L’AQUILA – “Al fine di trarre un ingiusto profitto, nella sua qualità di medico oncologo in servizio presso l’U.o.c. di Radioterapia dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila, con più azioni consecutive (…) si assentava ripetutamente dal reparto, in maniera ingiustificata, facendo figurare la sua presenza in ufficio, svolgendo la propria attività presso la sede della Lega italiana per la lotta contro i tumori”.

Per questo, dopo il procedimento in sede penale, la procura regionale della Corte dei Conti chiede ora un risarcimento danni di 76.945 euro a Rodolfo Fanini, medico della Asl provinciale dell’Aquila.

A riscontrare casi di assenteismo tra i dipendenti del reparto di Radioterapia del San Salvatore fu un’indagine della squadra Mobile condotta tra il 2011 e il 2012, ricorda nell’atto di citazione il vice procuratore Roberto Leoni.

La Asl si è costituita parte civile nel procedimento penale nei confronti di Fanini, pur non avendo adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del professionista, nel frattempo cessato dal servizio.

Nelle deduzioni presentate dal medico, difeso dall’avvocato Isidoro Isidori, si riferisce, tra le altre cose, di “una carente organizzazione del reparto di appartenenza” e si ammette di “aver collaborato con la Lilt ma a titolo gratuito e da epoca ben precedente a quella sulla quale si sono indirizzate le indagini”.

Dall’informativa della squadra Mobile, si legge tuttavia nell’atto di citazione, “emergono elementi non suscettibili di smentita, solamente a tener conto che già nel 2001 il primario del reparto di Radioterapia aveva avuto modo di contestare al Fanini un’evidente carenza prestazionale e che, con riferimento al periodo di tempo preso in considerazione dalle indagini giudiziarie, tutte le persone che frequentavano il reparto hanno concordemente affermato che la presenza del prevenuto era saltuaria e, conformemente, rare sono state le occasioni nelle quali egli è stato notato svolgere prestazioni nel reparto stesso”.

Il vice procuratore Leoni contesta a Fanini anche la mancanza di autorizzazione da parte della Asl a svolgere attività professionale esterna all’azienda, alla quale “era vincolato da un rapporto di esclusiva, in forza del quale egli era percettore della relativa indennità”.

Sarà ora il presidente della sezione giurisdizionale a fissare l’udienza di discussione.