SULMONA – Primo prelievo di Dna in provincia dell’Aquila in vista della costituzione della banca dati nazionale istituita con l’entrata in vigore della legge 85 del 2009 che ha dato esecuzione al Trattato di Prum del 2005 sulla cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione illegale.
Ieri personale del commissariato di Sulmona ha eseguito un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla procura della Repubblica di Fermo, dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva, nei confronti di un 50enne che deve espiare la pena residua di 6 mesi di reclusione.
L’uomo è stato condannato per detenzione illegale di arma comune da sparo, reato commesso nel 2007 a Grottammare.
In ottemperanza alla legge 85 del 2009, entrata in vigore lo scorso 10 giugno, l’uomo è stato sottoposto dal personale della polizia scientifica del commissariato al prelievo del Dna, tramite apposito tampone con il quale è stato prelevato un campione di mucosa orale che verrà inviato al laboratorio centrale che si trova presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per essere analizzato.
I risultati saranno poi trasmessi alla banca dati nazionale che si trova presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il Dna viene prelevato a cinque categorie di persone: a chi viene arrestato in flagranza o sottoposto a fermo; a chi si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; i detenuti condannati in via definitiva; a chi è destinatario di una misura alternativa al carcere; a chi sconta una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva.
Il prelievo può essere effettuato esclusivamente nei confronti di soggetti, maggiorenni e minorenni, che hanno commesso reati, non colposi, per i quali la legge consente l’arresto facoltativo in flagranza.
Sono escluse alcune tipologie di reato indicate dalla legge, quali i reati contro la pubblica amministrazione, quelli commessi da pubblici ufficiali, i reati fallimentari, societari o tributari.
Il prelievo viene generalmente effettuato dal personale della polizia penitenziaria tranne che nei casi di applicazione di una ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, la permanenza in casa o il collocamento in comunità, l’arresto in flagranza o fermo, qualora dopo la convalida non sia disposta l’associazione in carcere, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se il soggetto non è in stato di custodia; e nel caso di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunità.
L’accesso ai dati contenuti nella Banca dati nazionale del Dna è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per le identificazioni o per attività di collaborazione internazionale di polizia.






