PESCARA – “Ritardi nell’invio delle informative preventive e nell’avvio della contrattazione”, “adozioni di atti unilaterali”, “un chiaro atteggiamento di emarginazione del sindacato, attraverso una serie di condotte reiterate, che si sono tradotte di fatto, nel corso degli anni, nell’impossibilità per l’organizzazione sindacale di svolgere il proprio ruolo”, come pure stabilito dalla Statuto dei lavoratori.
Con queste argomentazioni, a seguito della camera di consiglio che si è tenuta il 9 giugno, i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, sezione Lavoro, hanno ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara dell’ottobre 2021, dando ragione alla Cgil di Pescara e dichiarando l’antisindacalità del dirigente scolastico dell’istituto alberghiero De Cecco di Pescara.
Aspetto dirimente della decisione del collegio composto da Luigi Santini, presidente, e da Ciro Marsella e Anna Maria Tracanna, è stato il rigetto di quanto stabilito in primo grado, ovvero che le condotte antisindacali, per quanto si siano verificate, “siano da considerarsi esaurite e non più produttive di effetto pregiudizievole per difetto di attualità”.
Al cuore della sentenza c’è infatti la dimostrazione che le condotte antisindacali sono “attuali”, e hanno sortito effetti anche nell’anno scolastico 2020-2021.
I giudici hanno dunque ordinato nella sentenza “l’obbligo di tempestiva e corretta informazione sulle materie previste dalla contrattazione collettiva”, “la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti mediante l’adozione di ogni atto necessario”,
e hanno condannato il Ministero dell’Istruzione al rimborso in favore del sindacato delle spese del doppio grado di giudizio, pari a 7.500 euro, oltre alle spese generali.
Al centro della vicenda, l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori che tutela “dal comportamento illegittimo del datore di lavoro, diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
Più in particolare, per quel che interessa, il contratto nazionale del Comparto Scuola, la legge disciplina le forme di partecipazione sindacale anche a livello di istituzione scolastica, attraverso l’informazione, il confronto e la contrattazione integrativa, in particolare per la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto, per l’attribuzione di compensi accessori e per la valorizzazione del personale, per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria e altro ancora.
Ebbene, il sindacato aveva contestato, a partire dall’anno scolastico 2015-2016, ritardi nell’avvio delle trattative per il contratto di Istituto, nell’invio della informazione preventiva e di quella successiva e nell’evasione delle richieste di integrazione documentale, come pure la sottrazione alla contrattazione integrativa di istituto dei criteri generali per l’attribuzione del bonus docenti, l’elusione delle norme per l’assegnazione di incarichi retribuiti al personale Ata.
Il giudice di primo grado, ricorda nella sentenza la Corte di appello, “non ha mancato di rilevare la
natura antisindacale delle condotte sopra illustrate, sostanziatesi appunto nel ritardo e nell’omesso invio da parte del Dirigente scolastico dell’informativa preventiva e nel ritardo dell’avvio delle procedure di contrattazione integrativa, tuttavia ha ritenuto che dette condotte siano da considerare esaurite e non più produttive di effetto pregiudizievole per difetto di attualità”.
I giudici di secondo grado però non hanno condiviso quest’ultimo assunto.
“Il requisito dell’attualità della condotta datoriale – scrivono infatti nella sentenza – deve essere inteso alla stregua di una valutazione globale, non limitata ai singoli episodi, ma persistente ed idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale”.
Per di più nel caso in esame gli effetti della condotta sindacale si sono manifestati anche proprio nell’anno scolastico 2020-2021. E questo in relazione “ai ritardi nell’invio delle informative preventive e nell’avvio della contrattazione, l’adozione dell’atto unilaterale non seguito da contrattazione, con il risultato di sottrarre di fatto alla contrattazione collettiva talune materie”.
I giudici in particolare osservano che “la convocazione per la contrattazione integrativa è intervenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (23 marzo 2021) e nel corrente anno 2021/22 nè risultano avviate trattative, nè adottato un contratto integrativo e neppure un atto unilaterale, persistendo dunque, per un arco temporale di almeno 6 anni, un chiaro atteggiamento di emarginazione del sindacato, attraverso una serie di condotte reiterate, che si sono tradotte di fatto, nel corso degli anni, nell’impossibilità per l’organizzazione sindacale di svolgere il proprio ruolo, con conseguente violazione delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Infine secondo i giudici aquilani, a nulla valgono le motivazioni addotte dal dirigente scolastico e fatte sue dal giudice di primo grado, in relazione alle “particolari problematiche riguardanti la parziale inagibilità degli immobili destinati a sedi dell’istituto, presenti nel 2015, come parimenti le criticità legate alla più recente emergenza pandemica da Covid-19, non possono certo acquisire valore esimente o costituire motivo di esonero dell’amministrazione dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, laddove, al contrario, avrebbero dovuto consigliare di incentivare il confronto e il coinvolgimento dei sindacati attraverso l’utilizzazione di tutti i dispositivi di partecipazione previsti dalla contrattazione collettiva, al fine di addivenire a soluzioni condivise e assicurare trasparenza e regolarità amministrativa”.




