L’AQUILA – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza 102 per l’istituzione della zona rossa in Abruzzo “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus e ferme restando le misure previste nel Dpcm del 3 novembre”. L’ordinanza, in vigore da mercoledì 18 novembre fino al 3 dicembre “salvo diverso provvedimento”, stabilisce che “le misure di cui all’articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in tutto il territorio della regione Abruzzo”.
“Abbiamo preferito anticipare l’ingresso in una zona rossa, che magari sarebbe arrivata venerdì, abbiamo pensato innanzitutto alla salute – ha detto il governatore – Abbiamo assunto la decisione di firmare un’ordinanza che applica alla Regione Abruzzo la disciplina contenuta nell’articolo 3 del Dpcm e cioè quella delle cosiddette zone rosse e non di più”.
Sciolto il nodo scuole, che resteranno aperte secondo le indicazioni contenute nel Dpcm.
“Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”, si legge nell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre, recepito dall’Abruzzo con l’ordinanza odierna.
“Resta salva – si legge ancora – la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. Da mercoledì, inoltre, in Abruzzo è “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” dai territori comunali, “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita – si legge – È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Chiusi, poi, negozi e centri commerciali, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità “individuate nell’allegato 23” del Dpcm. Chiusi i mercati, “salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Restano chiuse le attività dei servizi di ristorazione, ma sono consentiti la consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. “E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, si legge ancora nel Dpcm.
“Sulla scuola c’è stata una discussione molto ampia, come è giusto che sia, ma abbiamo ritenuto, e siamo tutti d’accordo nella Giunta e nella maggioranza, di non poter accogliere, neanche volendo farlo, la richiesta da parte del Gruppo Tecnico Scientifico di chiudere le scuole di ogni ordine e grado – ha sottolineato Marsilio – L’attuale disciplina di legge non consentirebbe alle famiglie di affrontare questo problema. Tenendo aperte le attività economiche e non avendo congedi parentali o bonus baby sitter, il peso che graverebbe sulle famiglie sarebbe insostenibile. Per questo, riteniamo che sia stato sufficiente un atto di responsabilità, applicando il principio di dichiarare, da mercoledì, l’Abruzzo ‘Zona rossa’”.
Il link con le Faq, le domande più frequenti sulle misure adottate dal governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
ATTIVITA’ COMMERCIALI IN ZONA ROSSA: COSA PREVEDE IL DPCM
Ecco le attività consentite anche in zona rossa
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di
sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il
giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in
esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere






