L’AQUILA – La circostanza che nell’ambiente degli appassionati non fosse considerato esperto di arrampicate sulla roccia, pur essendolo più della vittima, avendo in più occasioni effettuato l’ascesa invernale sul Gran Sasso, e poi “l’improvvida decisione di effettuare entrambi la scalata, senza valutare le condizioni meteorologiche, senza munirsi di attrezzatura adeguata”.
Come riporta il quotidiano Il Messaggero, per il giudice del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Grieco, l’imputato Paolo Scimia proprio per i motivi sopra elencati, non aveva alcuna posizione di garanzia nei riguardi dell’amico di scalata Massimiliano Giusti, morto il 25 gennaio 2012 dopo una rovinosa caduta nella Valle dell’Inferno sul Gran Sasso.
È quanto si legge nei motivi assolutori della sentenza di primo grado, impugnata dagli avvocati Roberto Madama e Beatrice Rizzo per conto della vittima.
Il giudice ha evidenziato come Scimia (difeso dai legali Ferdinando Paone e Lanfranco Massimi) fosse “certamente privo di titolo idoneo a qualificarlo come persona professionalmente abilitata ad accompagnare gli escursionisti nella scalata in montagna. Tutto ciò era noto anche al povero Giusti e dunque entrambi si mostrarono molto imprudenti nell’omettere di valutare con la dovuta cautela le previsioni meteorologiche di quella giornata”.
“Scimia non avrebbe potuto in alcun modo rappresentare per Giusti una guida idonea per effettuare l’escursione invernale, d’altra parte si erano conosciuti soltanto una settimana prima della tragedia – prosegue Grieco – quindi non vi era stato neanche il tempo per far maturare nel Giusti la consapevolezza di effettuare la scalata grazie alla presenza dalle capacità dell’imputato”.
Nessun abbandono, poi, di Scimia verso l’amico, il quale, contrariamente alle raccomandazioni ricevute per telefono, di non muoversi e scavare una buca nella neve in attesa dei soccorsi, aveva deciso di proseguire autonomamente l’arrampicata tra le violenta bufera in atto.
Secondo gli avvocati Madama e Rizzo, come riporta il quotidiano, “colui che assume in concreto, per impegno negoziale anche tacito o per assunzione volontaria, la funzione di guida nello svolgimento di attività pericolose da parte di altri, quale un’escursione sci-alpinistica, quindi, assume titolarità di una posizione di garanzia, nei confronti di beni che gli sono stati affidati, come appunto la vita e l’incolumità fisica dei soggetti accompagnati”.
Per i due legali “Scimia, contravvenendo a ogni regola di diligenza e di prudenza, invece di aspettare il compagno, lo ha distanziato, allontanandosi con gli sci, resosi conto del peggioramento del tempo, decretando il destino del povero Giusti. Come a tutti è noto, in montagna si parte insieme e si torna insieme”.






