L’AQUILA – La Corte di Cassazione, confermando una sentenza della Corte  di appello dell’Aquila, ha condannato il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) a risarcire con quasi 20mila euro una impresa agricola di Lecce nei Marsi (L’Aquila) per danni alle colture da parte degli orsi. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente. Alla base della decisione la mancanza di iniziative per evitare lo sconfinamento degli animali.

“È fuori discussione, in diritto, nella presente sede”, si legge nella lunga e articolata motivazione, “che – anche al di là dei meri obblighi indennitari (obblighi che prescindono del tutto da una sua condotta colposa) – l’Ente Parco possa, in linea di principio, rispondere dei danni ingiusti causati a terzi in virtù di una propria condotta colposa, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi dei danni causati ai terzi dagli animali selvatici in relazione ai quali esso è tenuto, per legge, a svolgere tutte le attività di tutela e gestione”.

“Di conseguenza, una siffatta responsabilità non può trovare fondamento ed essere predicata che nell’ipotesi in cui l’ente stesso non abbia svolto in modo adeguato tale attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e del relativo habitat. L’accertamento dell’adeguatezza dell’attività posta in essere a tal fine costituisce, peraltro, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. Nella specie, tale accertamento di fatto è stato svolto, oltretutto con doppia decisione conforme, dai giudici di primo e secondo grado”.

“Entrambi hanno, infatti, ritenuto che l’ente convenuto fosse colposamente venuto meno ai suoi obblighi di tutela del patrimonio faunistico ad esso assegnato in gestione e, più precisamente, dell’intero dell’ecosistema nel quale era stata introdotta la fauna selvatica, e che tale condotta colposa era stata la causa del danno lamentato dall’attore. La corte d’appello ha affermato che «proprio tali ragioni, infatti, rendono oltremodo significativa e pregnante la valutazione che – sia pur sinteticamente – è contenuta nella prima sentenza, vale a dire la totale assenza di allegazione e prova che l’Ente Parco, pur tenuto istituzionalmente a sapere che l’orso è in grado di compiere spostamenti di grande entità alla ricerca di cibo, abbia predisposto ed adottato iniziative concrete, tali da consentire ai pochi esemplari viventi (una cinquantina, secondo quanto esposto in appello) di trovare all’interno del territorio del parco stesso … … quanto necessario per la loro sopravvivenza, senza essere costretti a ricerche in luoghi esterni al parco, ricerche che – altrettanto notoriamente – possono disturbare e mettere in pericolo colpevolmente insediamenti umani produttivi, delineando, così, i presupposti di fatto e diritto di un danno risarcibile».

“In altri termini, i giudici del merito hanno ritenuto che l’Ente Parco sia tenuto ad adottare misure di tutela dell’ecosistema complessivo in cui vivono gli animali selvatici che ha il compito di proteggere, anche al fine di evitare o, almeno, limitare, laddove possibile, danni a terzi derivanti dall’interazione degli animali con gli esseri umani. Emerge chiaramente, del resto, dalla motivazione complessiva della decisione impugnata, che, diversamente da quanto pare sostenere la parte ricorrente, la corte d’appello non ha affatto affermato che l’Ente Parco fosse tenuto ad adottare misure pregiudizievoli per gli animali selvatici, come il loro forzato spostamento o il loro confinamento nel territorio del parco nazionale, ma si è limitata ad affermare che, nell’adempiere al suo dovere di cura del complessivo ecosistema in cui sono immessi i predetti animali selvatici, l’ente debba tener conto anche dell’elementare esigenza di limitare i pericoli derivanti dalle possibili loro interazioni con gli esseri umani, i loro beni e le loro attività, adottando, quanto meno, quelle misure che, nel rispetto della tutela del patrimonio faunistico e della natura  possano evitare o, almeno, ridurre il pericolo di danni agli esseri umani”

“Tanto premesso, i giudici di merito hanno accertato, in fatto, che l’Ente Parco non aveva affatto adottato (e neanche allegato di avere adottato) siffatte misure, nemmeno quelle più semplici e certamente non pregiudizievoli per gli animali in questione (gli orsi marsicani), come la piantagione di alberi di frutta all’interno del parco per evitare che essi fossero costretti a nutrirsi della frutta delle aziende agricole circostanti: e hanno ritenuto, anche sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio fatta espletare, che tale omissione colposa fosse la causa dei danni subiti dall’attore. Di conseguenza, hanno ritenuto l’ente convenuto responsabile di tali danni”.

“In tal senso va intesa la motivazione della decisione impugnata sul merito delle questioni poste con il ricorso. E, in tali termini, si tratta di una motivazione che, oltre ad essere conforme a diritto laddove si afferma il principio della possibile sussistenza di un obbligo risarcitorio dell’ente parco, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che si aggiunge a quello indennitario previsto dalla legge n. 394 del 1991 (principio di diritto che lo stesso ente ricorrente dichiara di condividere) e, pertanto, non può considerarsi neanche in discussione nella presente sede, deve ritenersi, per ogni altro aspetto, fondata su accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale non censurabile in sede di legittimità”.