FISSATA UDIENZA AD OTTOBRE SU ANNULLAMENTO NOMINA COMPONENTE DONNA, CHE PER QUOTE ROSA NON SAREBBE SOSTITUIBILE

REVISORI CONTI: CONSIGLIO STATO SOSPENDE SENTENZA TAR E SALVA REGIONE DA PARALISI

8 Maggio 2019 06:00

Regione - Politica

L'AQUILA – “Assicurare la continuità delle funzioni del Collegio dei revisori, necessarie a garantire la corretta amministrazione dell’ente, anche in considerazione degli adempimenti da svolgere nel prossimo bimestre”.

Questa la motivazione con cui il consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della clamorosa sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 9 gennaio, che ha annullata la nomina di una dei tre membri dell'importantissimo organismo, Lucia Romano, per mancanza dei requisiti.





Il Tar aveva dato ragione al ricorrente Antonio Paoloni, escluso dalle nomine effettuate 1 giugno 2018, dal consiglio regionale a seguito di un'estrazione a sorte, tra gli iscritti in un elenco regionale dei Revisori dei conti. Organismo importantissimo che deve emettere pareri sulla spesa del personale, ma anche sui famigerati rendiconti, ovvero dell'accertamento degli effettivi crediti e debiti della Regione delle passate annualità, e

Il dilemma era però il seguente: ella terna dei revisori, ci deve essere per statuto almeno una donna. E pertanto Paoloni non avrebbe potuto prendere comunque il posto di Romano, ad affiancare gli altri due membri, il presidente Mario Del Vecchio, e Francesco Angiolino

La Regione ha però fatto appello, e il Consiglio di Stato, presieduto da Fabio Franconiero, con la sentenza del 30 aprile scorso ha sospeso l'esecutività della decisione del Tar, fissando l'udienza per la discussione del merito dell’appello il 17 ottobre 2019.





La nomina di Lucia Romano, era stata annullata, in quanto a curriculum come esperienza professionale in enti pubblici aveva messo la sua esperienza nell'Agenzia regionale della tutela ambientale (Arta), che per il Tar, “non rientra nel novero degli enti indicati dalla delibera della Corte dei conti”, per poter diventare revisore dei Coni, non essendo l'Arta assimilabile agli enti del servizio sanitario.

Nella sentenza del Consiglio di Stato, però si afferma che queste argomentazioni meritano un approfondimento non merito, come pure non è scontato che il ricorrente avennse i requisiti per impugnare la nomina.

Si legge infatti nella sentenza che devono essere esaminati nella sede di merito “la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente in primo grado (in relazione, in particolare, alla configurabilità nel caso di specie di un’ipotesi di “dimissioni o cessazione dell’incarico avvenute successivamente alla nomina”, come sostenuto dalle appellanti, o di impedimento ad assumere l’incarico per originaria carenza dei requisiti soggettivi da parte del membro effettivo del Collegio dei Revisori”. Come pure merita un approfondimento l”'applicabilità della regola del subentro dei supplenti in ordine di estrazione ovvero all’esigenza di garantire, anche in tal caso, il rispetto delle previsioni sull’equilibrata rappresentanza dei due generi”. Va poi approfondito il tema della “natura dell’Arta, ai fini del conseguimento della specifica qualificazione ed esperienza professionale”. FT

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