LAVORO: 120 MILIONI PER CHI ASSUME GIOVANI E DISOCCUPATI, ABRUZZO TRA REGIONI COINVOLTE

30 Aprile 2019 06:00

Regione -

L’AQUILA – È stato istituito, con decreto dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro), l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, che stanzia 120 milioni per chi assume giovani in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il “bonus sud” è riconosciuto per le assunzioni realizzate tra il primo maggio e il 31 dicembre 2019, di persone disoccupate di età compresa tra i 16 e 34 anni, che abbiano 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o che non abbiano alcun rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. 

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. 

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.





Il decreto completo è disponibile al link: https://anpal.gov.it/documents/20126/40189/Decreto-direttoriale-n-178-19-04-2019.pdf/3e01836c-8487-173b-c521-c451ecfd8346.

FRUIZIONE DELL’INCENTIVO OLTRE I LIMITI DEL REGIME “DE MINIMIS”

Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime “de minimis” di cui al Regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (Ue) 651 del 17 giugno 2014. 

L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata. 

Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione 8 volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 

L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento Ue 651/2014. 





Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017; il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento. 

Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), sulla base delle rispettive competenze.

A CHI E’ RIVOLTO

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il primo maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto. 

È riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015, e dell’articolo 4, comma 15-quater del Dl 4 del 28 gennaio 2019, in possesso delle seguenti caratteristiche: lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

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