LA COMMISSIONE NON AVEVA ''COMPITI DI COMUNICAZIONE'', IL DIPARTIMENTO SI'; EX VICE CAPO FU ''INOPPORTUNAMENTE E SCORRETTAMENTE TRANQUILLIZANTE''

GRANDI RISCHI: SENTENZA DI CASSAZIONE, DE BERNARDINIS CAUSO’ MORTI, ESPERTI NO

di Alberto Orsini

30 Marzo 2016 08:03

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – “Esulava dai compiti istituzionali” della commissione Grandi rischi, alla vigilia del terremoto del 6 aprile 2009, “la gestione della comunicazione esterna, affidata in esclusiva all’organo titolare dei compiti di prevenzione”, ovvero alla Protezione civile, mentre l’informazione scientifica non si può imprigionare in una “camicia di forza”.

È questa, secondo le 170 pagine di motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, la pietra miliare dell’assoluzione definitiva dei 6 esperti di terremoti, condannati in primo grado per aver rassicurato gli aquilani e sottovalutato il rischio sismico nella riunione del 31 marzo 2009 e assolti in Appello; e al tempo stesso, diventa inevitabile la condanna, pure definitiva, a 2 anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni dell’ex vice capo dipartimento della Protezione civile, Bernardo De Bernardinis.

È lui che, secondo i giudici di legittimità, con una “scorretta condotta informativa” e una “comunicazione di contenuto inopportunamente e scorrettamente tranquillizzante”, ha finito per indurre “taluni destinatari all’abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale”, ovvero li ha rassicurati e convinti a rimanere a casa, causando, in alcuni casi decessi: 13, in particolare, vengono ritenuti provati, per altri 16 invece è stato assolto.

Se, al contrario, De Bernardinis avesse utilizzato “uno standard di indiscutibile correttezza scientifica e di più accorta prudenza”, ebbene “le morti non si sarebbero verificate”.

Le motivazioni sono state depositate in cancelleria lo scorso 24 marzo, quattro mesi dopo le udienze-fiume del 19 e 20 novembre che hanno messo la parola fine a questo procedimento delicatissimo, che ha assunto rilevanza mediatica nazionale e internazionale con l’etichetta (sbagliata in base alla accuse iniziali) di “processo alla scienza per non aver previsto il terremoto”.

Il Collegio giudicante, presieduto dal magistrato Fausto Izzo, era composto anche dai giudici Salvatore Dovere e Marco Dell’Utri (consiglieri estensori), Patrizia Piccialli e Andrea Montagni. L’accusa è stata sostenuta invece dal sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni.

Quanto alla commissione di scienziati, secondo la sentenza il trasferimento di informazioni con la Protezione civile “non assumeva carattere di comunicazione alla popolazione, anche quando destinatario delle informazioni fossero state articolazioni territoriali del servizio nazionale di Protezione civile”.

E non si possono contestare, come fatto dall’accusa, alcune delle affermazioni tecniche contenute, giuste o sbagliate che siano, mentre per i giudici del “Palazzaccio” sia il magistrato di primo grado, Marco Billi, sia i ricorsi delle parti civili e dell’accusa “hanno avanzato la pretesa di costruire una camicia di contenzione al processo di conoscenza”.

E se il rappresentante dell’accusa in Appello, l’avvocato generale della procura generale Romolo Como, “stigmatizza il fatto che la Corte abbia valutato la condotta degli imputati senza tener conto che essi fossero consapevoli di partecipare a un’operazione mediatica”, la contestazione secondo gli ermellini “non trova sostegno in alcuna argomentazione esplicativa”.

Per i giudici “il ricorso del pg è infondato” e contiene “censure non decisive” così come vengono ritenuti infondati tutti gli altri delle numerose parti civili di questo procedimento.

“I motivi non possono essere sepolti nelle pieghe di una rielaborazione dei materiali, accompagnata da espressioni di critica nei confronti del giudice impugnato”, ammoniscono gli ermellini, bocciando tutto e confermando in pieno la sentenza di Appello del 10 novembre 2014.

A essere definitivamente assolti sono Franco Barberi, all'epoca presidente vicario della commissione Grandi rischi, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

L’INTRODUZIONE

Nelle prime 37 pagine i giudici riepilogano le accuse iniziali nei confronti della commissione, il processo e la sentenza di primo grado e quelli di Appello, rimarcando la sostanziale differenza nel fatto che il giudice monocratico abbia considerato quella riunione “formalmente convocata”, mentre il collegio giudicante l’abbia vista in modo opposto, una semplice ricognizione di esperti, trasformando le loro condanne in assoluzioni.

Ricordano anche che la Corte ha ritenuto provate la “piena correttezza scientifica” e la “assoluta assenza di qualsivoglia contenuto tranquillizzante” nelle parole degli scienziati incriminati, altro argomento a sostegno dell’annullamento delle condanne.

Vengono citati brevemente anche tutti i vari ricorsi per Cassazione presentati dalla difesa di De Bernardinis, dall’accusa, dal responsabile civile (la presidenza del Consiglio) e dalle parti civili, riepilogandone per tutti i motivi e le contestazioni.

LA CONDANNA DEFINITIVA DI DE BERNARDINIS

Quindi comincia l’esposizione in diritto, a partire dai ricorsi che riguardano la figura dell’ex vice capo della Protezione civile, assolto in Appello per la morte di 16 vittime, ma al tempo stesso condannato per i decessi di altre 13.

In accordo con le due sentenze precedenti, a De Bernardinis viene attribuita una “scorretta condotta informativa”, in violazione di “norme di origine sociale (scientifica o esperenziale) attinenti alla diligenza e alla prudenza” che ci si sarebbe dovute attendere da lui.

Da parte sua c’è stata una “comunicazione di contenuto inopportunamente e scorrettamente tranquillizzante, tale da indurre taluni destinatari all’abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale”, insomma a rimanere in casa prima delle 3.32.

Viene contestata, in linguaggio strettamente legale, la “violazione del divieto della scorretta comunicazione/informazione pubblica del rischio sismico”.

Segue un capitolo legato al tema della colpa, “alla luce delle insistite censure difensive dell’imputato e del responsabile civile” e sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in questo caso del sisma, che non può essere previsto puntualmente ma del quale, si rileva più avanti, c’è una “obiettiva prevedibilità in corrispondenza di territori caratterizzati da elevato rischio sismico” come è quello aquilano.

“La sentenza impugnata appare del tutto immune da vizi d’indole logica o giuridica”, rilevano poi i giudici di legittimità.

Quanto alla comunicazione e l’informazione pubblica, si rileva come non si tratti solo di “banale rilancio di un contenuto informativo più o meno elaborato sul piano professionale” ma della “realizzazione di specifiche finalità operative di prevenzione e protezione proprie del dipartimento” e in particolare si calca la mano su “gestione e controllo, attraverso l’informazione pubblica”, dei comportamenti collettivi.





E in quest’ambito si ricorda come Bertolaso, ascoltato in udienza, avesse definito “demenziale” la scelta della Protezione civile abruzzese di smentire “in termini imprudentemente tranquillizzanti” le dichiarazioni allarmistiche del tecnico Giampaolo Giuliani.

Come d’altronde aveva fatto anche nella famosa chiamata intercettata, in cui rampognava l’allora assessore regionale Daniela Stati, telefonata che l’ha portato a essere a sua volta indagato per omicidio e attualmente in udienza preliminare all’Aquila, seppur a rischio prescrizione.

LE COLPE DELL’UNICO CONDANNATO

Gli ermellini, insomma, attribuiscono alla Protezione civile il delicato compito di “controllo della tensione emotiva della pubblica opinione”, dovendo essere equilibrati tra una posizione di allarme e una di rassicurazione.

Ecco perché, concordano con la sentenza d’Appello, De Bernardinis avrebbe dovuto sapere che tutti avrebbero sentito le sue parole in un modo o nell’altro, avrebbe dovuto prevedere l’“effetto tranquillizzante” e capire che gli aquilani le avrebbero direttamente riferite alla Commissione.

“Senza la percezione sensoriale e intellettiva delle parole del De Bernardinis – incalza la sentenza – la decisione delle vittime di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta”.

E se avesse taciuto, ovvero “diligentemente informato il proprio messaggio a uno standard di indiscutibile correttezza scientifica e di più accorta prudenza”, ebbene “le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra 5 e 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute”.

“Un discorso giustificativo solidamente elaborato dal giudice d’Appello, corretto sul piano giuridico, oltre che lineare e coerente in termini logici, tale da escludere la ravvisabilità di alcuno dei vizi infondatamente denunciati sul punto dagli odierni ricorrenti”: questa parole sono la pietra tombale per l’ex vice capo dipartimento.

Anche perché, viene ricordato, non si trattava di un “quisque de populo accidentalmente incaricato di svolgere una certa funzione”, ma del “vice capo operativo” nonché del “facente funzione del capo del dipartimento”.

Nel passaggio-chiave sul nesso di causalità tra la sua condotta e le morti, il caso di De Bernardinis viene paragonato a quello di un ingegnere autore di un manuale di pilotaggio per aerei, indagato e assolto per la morte di alcuni piloti; a quello di un usuraio, indagato e condannato dopo l’omicidio dei familiari e il suicidio della sua vittima; a un guaritore naturopata, processato e condannato per la morte di una donna che non aveva trattato il cancro con i metodi tradizionali per dare retta a lui.

Segue la trattazione caso per caso dei decessi delle vittime in cui la Cassazione analizza e avvalora totalmente le conclusioni dei giudici d’Appello, respingendo ogni ricorso e lasciando ferma l’assoluzione per 16 casi e la condanna per 13 nei confronti di De Bernardinis.

Una distinzione che avrà risvolti soprattutto al momento di intentare le cause civile per il risarcimento dei danni oltre al mantenimento della “provvisionale”, somma immediatamente esecutiva disposta come rimborso dal giudice monocratico: le parti che l’avevano incassata in virtù della prima condanna e ora sono rientrate nel gruppo degli assolti dovranno invece restituire i soldi.

L’ASSOLUZIONE DEFINITIVA DEI SEI ESPERTI

Alle assoluzioni dei sei esperti, decretate dalla Corte d’Appello nel 2014 e confermate nell’ultimo e decisivo grado di giudizio, è dedicata la seconda parte della sentenza, decisamente meno corposa rispetto alla prima riservata a De Bernardinis.

Gli ermellini in premessa attuano un confronto tra le opposte sentenze di primo grado, condanna a 6 anni per omicidio colposo e lesioni colpose, e di secondo grado, assoluzione perché il fatto non sussiste.

Si fa notare, in particolare, che il giudice Billi ritenne la seduta del 31 marzo “riunione della Cgr”, in particolare per l’“attività che si era concretamente svolta”, ovvero “valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico” oltre che “informazione diretta nei confronti della popolazione”.

“Il tribunale ha attribuito a tutti gli imputati sia l’intervista rilasciata dal De Bernardinis prima della seduta, sia le varie affermazioni fatte nel corso della seduta, sia infine il contenuto della conferenza stampa”.

Al contrario, per la Corte d’Appello l’unico canone di cui tenere conto era quello della “perizia”, a prescindere che la riunione fosse formalmente convocata o meno.

La Corte, inoltre, ha escluso “che fosse rinvenibile una trasgressione a regola cautelare” e “non ha ritenuto la riconducibilità di ogni atto informativo a tutti gli imputati”, con l’effetto che è stato escluso che i 6 esperti “rivestissero una posizione di garanzia”.

La Cassazione affronta poi i ricorsi facendo notare che hanno tutti “un identico percorso argomentativo”, ovvero che il mancato riconoscimento della riunione formalmente convocata e della “posizione di garanzia” in Appello abbia “precluso il riconoscimento della sussistenza di una condotta trasgressiva di specifiche norme di legge”.

Ma citando le Sezioni Unite della Suprema Corte, i giudici ricordano che “quando si tratta di una causalità attiva”, ovvero qualcuno che abbia causato un evento dannoso con la sua condotta, “neppure si pone il problema dell’esistenza della posizione di garanzia”, che diventa “dato non rilevante” e, perciò, “risulta dimostrata la non decisività della censura” dei ricorsi.

I giudici di terzo grado evidenziano, poi, “la correttezza del ragionamento condotto dalla Corte d’Appello a riguardo dell’errore insito in un approccio che prescinde dal merito dell’analisi del rischio condotta dagli esperti” perché “la contestazione ascrive loro di non essere stati puntuali nello svolgimento del compito, ma non è in grado di descrivere le misure che una corretta analisi del rischio avrebbe consentito di individuare”.

Insomma non si sono indicate le contromisure, anche se nelle mille pagine della sentenza del giudice Billi c’era tutto un capitolo dedicato a ‘che cosa avrebbero dovuto fare’.

PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE

Per la Cassazione, comunque, “deve essere rimarcata la non sovrapponibilità dei compiti affidati dalla legge al dipartimento della Protezione civile a quelli specifici della Cgr”.

A quest’ultima, infatti, “non sono affidati compiti di previsione e prevenzione bensì di attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio” insomma quei compiti “sono riferiti alla presidenza del Consiglio o agli organi operativi”.





“Le norme evocate in specie dal tribunale – è la contestazione – sono esclusivamente specificative dei compiti assegnati dalla Protezione civile” e inoltre “non descrivono quali particolari misure devono essere adottate”.

Per i giudici “un fondamentale equivoco della sentenza di primo grado” è “l’intendere norme di dovere come regole cautelari”.

Ma “non può essere la sola omessa previsione di un rischio” a essere contestata mentre sarebbe necessaria “la mancata adozione di quella particolare misura che la valutazione del rischio avrebbe consentito di adottare”.

Perciò “i rilievi che lamentano l’erronea qualificazione della seduta appaiono infondati, perché assumono erronee premesse giuridiche” e “non è censurabile la marginalizzazione degli aspetti della diligenza e della prudenza”.

“Nell’ambito della discussione scientifica”, si rileva ancora, “non possono porsi regole che pretendano di disciplinare il percorso gnoseologico”, ovvero di conoscenza.

E invece il giudice di primo grado e i ricorrenti “hanno avanzato la pretesa di costruire una camicia di contenzione al processo di conoscenza” ma “l’esplorazione intellettuale deve vedersi riconosciuto uno statuto di piena libertà; la responsabilità sociale dello scienziato inizia laddove il prodotto del suo operare diviene pubblico; inizia con la comunicazione sociale della scienza”.

NESSUN OBBLIGO COMUNICATIVO DEGLI SCIENZIATI

È il dipartimento della Protezione civile “unico titolare del potere-dovere di gestire la comunicazione funzionale alle necessità di prevenzione e protezione della popolazione affidate alla sua cura”.

Per questo “l’interlocuzione tra organi del medesimo apparato non può avere carattere pubblico, nel senso di comunicazione alla popolazione” ma si tratta di “comunicazione interna” ed è stata “accertata” la “insussistenza di una diretta comunicazione tra gli esperti e la popolazione”.

La Commissione era tenuta “a rendere all’organo operativo un contributo fondato sulle competenze scientifiche dei suoi componenti” e “non è rilevante il processo di formazione del parere ma il prodotto di tale processo”.

“I presenti estranei al milieu scientifico erano tutti appartententi all’organizzazione nazionale della Protezione civile, non quisque de populo”, si fa notare.

E se per alcuni ricorrenti gli esperti avrebbero dovuto capire che vista la presenza di tanti estranei le loro affermazioni sarebbero state presto diffuse all’esterno al di là dei canali ufficiali, per la Cassazione “il tema non è la percepibilità da parte degli esperti dell’instaurazione di un canale di comunicazione verso l’esterno” ma se avessero “obblighi peculiari” sull’“andamento della discussione”, e in tal senso “la risposta è evidentemente negativa”.

LE VITTIME

Be Bernardinis resta condannato definitivamente per l’omicidio colposo di 13 persone: Silvana Alloggia, Claudia Carosi, Elvezia Ciancarella, Davide Cinque, Matteo Cinque, Alessandra Cora, Antonella Cora, Vezio Liberati, Patrizia Massimino, Ilaria Placentino, Claudia Spaziani, Daniela Visione, Fabrizia Vittorini.

I giudici della Suprema Corte non hanno invece ritenuto in via definitiva dimostrato il nesso causale che lega il comportamento dell’unico condannato ai 16 decessi di Giovanna Berardini, Anna Berardina Bonanni, Claudio Fioravanti, Chiara Pia Germinelli, Giuseppina Germinelli, Micaela Germinelli, Rosa Germinelli, Francesco Giugno, Luigi Giugno, Hussein Hamade, Franca Ianni, Domenico Parisse, Maria Paola Parisse, Ilaria Rambaldi, Annamaria Russo, Paola Tomei.

Quanto ai feriti, l’ex vice capo dipartimento è stato assolto definitivamente per tutti e quattro i casi in cui, in primo grado, il giudice Billi lo aveva condannato: Cinzia Di Bernardo, Ana Paola Fulcheri, Hisham Shahin, Stefania Cacioppo.

IL PROCESSO

L'organo consultivo della presidenza del Consiglio è stato indagato nella sua composizione del 2009 per aver compiuto analisi superficiali e aver dato false rassicurazioni agli aquilani prima del 6 aprile 2009, causando la morte di 29 persone.

Originata dall'esposto di un avvocato aquilano, Antonio Valentini, per conto di alcuni familiari delle vittime del sisma, l'inchiesta è divenuta di pubblico dominio il 3 giugno 2010 con l'emissione di sette avvisi di garanzia.

Il 10 dicembre 2010 l'esordio in aula per l'udienza preliminare, conclusa con il rinvio a giudizio per tutti; il 20 settembre 2011 la prima udienza dibattimentale, con il giudice unico Marco Billi che ha imposto un ritmo veloce, spesso un appuntamento a settimana.

Ecco perché dopo un anno e un mese, un tempo considerato record per un dibattimento così delicato, il 22 ottobre 2012 è arrivata la sentenza di primo grado, esplicitata dal magistrato in 950 pagine di motivazioni il 18 gennaio 2013 mentre 500 erano le pagine della requisitoria scritta dei pubblici ministeri Fabio Picuti e Roberta D'Avolio.

L'Appello ha visto l'accusa sostenuta dall'avvocato generale presso la procura generale della Repubblica, Romolo Como, mentre a emettere la sentenza è stato il collegio presieduto da Fabrizia Ida Francabandera con i colleghi giudici Carla De Matteis e Marco Flamini.

Il 10 novembre 2014 la sentenza, con 6 assoluzioni e la condanna con pena ridotta a 2 anni per il solo De Bernardinis. Verdetto confermato giusto un anno dopo, il 20 novembre 2015, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Definito spesso “processo alla scienza” (erroneamente secondo l'accusa e il giudice), questo dibattimento ha avuto una rilevanza internazionale, seguito dai media di tutto il mondo e anche da riviste scientifiche estere.

In primo grado sono sfilati quasi 300 testimoni tra quelli dell'accusa, quelli di parte civile e delle difese. Nelle deposizioni i familiari e amici di vittime del sisma hanno sottolineato che i loro congiunti, spaventati dalle scosse, hanno poi cambiato atteggiamento dopo i tranquillizzanti messaggi diffusi dalla Grandi rischi dopo la riunione del 31 marzo 2009.

Una tesi rifiutata dalle difese, che contavano principi del foro come gli avvocati Alfredo Biondi, ex ministro della Giustizia, Franco Coppi, legale di Silvio Berlusconi in alcuni procedimenti, o Marcello Melandri, già impegnato in processi come Fastweb e Gea.

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