ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CHE HA SCAGIONATO 6 ESPERTI SU 7 BORDATE AL GIUDICE BILLI: ''CONCLUSIONI INCERTE E FALLACI IN PRIMO GRADO''

GRANDI RISCHI: PERCHE’ LE ASSOLUZIONI, ”SOLO DE BERNARDINIS RASSICURO’ PERSONE”

6 Febbraio 2015 14:02

L'Aquila - Cronaca

L'AQUILA – “La condotta colpevole di De Bernardinis ebbe incidenza causale diretta nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle due scosse 'premonitrici'”.

È uno dei passaggi della sintesi delle motivazioni della sentenza di appello del processo alla commissione Grandi rischi, depositata questa mattina negli uffici della Corte d'Appello dell'Aquila.

Il riferimento è all'allora vice capo della protezione civile nazionale, Bernardo De Bernardinis, l'unico condannato in appello a fronte dell'assoluzione degli altri 6 esperti dell'organo scientifico consultivo della presidenza del Consiglio, che erano stati tutti condannati in primo grado.

Sono circa 400 le pagine stilate dal collegio giudicante presieduto dal giudice Fabrizia Francabandera, a fronte delle oltre 1.000 che avevano costituito la sentenza emessa dal giudice di primo grado, Marco Billi.

Oggi è stata diffusa una sintesi di 12 pagine per i cronisti mentre lunedì, giorno ultimo dei 90 previsti per il deposito, arriverà il documento integrale.

Già alla diffusione dei primi stralci del documento, le parti civili hanno confermato, come già abbondantemente preannunciato, la volontà di ricorrere in Cassazione. Quanto all'avvocato generale, Romolo Como, che sosteneva l'accusa in Appello, come spiegato ad AbruzzoWeb da lunedì comincerà a esaminare il documento con attenzione anche assieme al procuratore generale Giuseppe Falcone.

“Da queste motivazioni dipendono sia la decisione sul ricorso in Cassazione sia sul possibile rinvio a giudizio di Guido Bertolaso indagato nel procedimento connesso, bisognerà decidere su entrambi”, spiega Como a questo giornale.

“IMPONENTE ISTRUTTORIA MA NON C'E' CERTEZZA”

Parlando delle assoluzioni, la Corte ritiene che “la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilità in ordine alla sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla 'valutazione' e comunque inidonea a integrare l'antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla 'informazione'”.

Secondo la Corte, De Bernardinis è stato condannato a 2 anni di carcere perché ritenuto “il responsabile della comunicazione in quel frangente” in merito alle dichiarazioni rese il giorno della riunione della Cgr del 31 marzo 2009, cinque giorni prima della tragica scossa.





Nel definire la condotta colpevole di De Bernardinis, il collegio di secondo grado fa riferimento alle scosse 'premonitrici' della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009.

“Poiché le stesse (riferendosi alle vittime) sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma”.

“LA COLPA DI DE BERNARDINIS E' L'INTERVISTA”

La Corte d'Appello dell'Aquila, nelle motivazioni sulla sentenza della commissione Grandi rischi, basa la contestazione “della colpa generica sotto il profilo della negligenza e dell'imprudenza” nei confronti dell'unico condannato, l'allora vicecapo della Protezione Civile Bernardo De Bernardinis, “con esclusivo riferimento al contenuto dell'intervista televisiva rilasciata a un'emittente televisiva immediatamente prima della riunione del 31 marzo 2009 ed ampiamente diffusa su tutti i media anche nei giorni seguenti”.

In riferimento alle contestazioni nei confronti di De Bernardinis nell'intervista rilasciata prima della riunione nella sentenza si individuano come colpevoli le sue “dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico 'si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo…', 'non c'è un pericolo io l'ho detto al sindaco di Sulmona la comunità scientifica mi continua a conferma che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi non intensissimi…abbiamo avuto pochi danni'”.

Secondo la Corte queste dichiarazioni “esprimono concetti scientificamente errati e certamente rassicuranti, non potendo qualificarsi la situazione in atto come 'favorevole' e priva di pericolosità; esse inoltre potevano indurre i fruitori delle informazioni ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal dipartimento di Protezione Civile”.

Secondo la Corte questa condotta viola “i canoni di diligenza nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di prudenza nella gestione della situazione del rischio dovendo l'agente considerare adeguatamente e quindi prevedere la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile e quindi astrattamente prevedibile una evoluzione negativa della sequenza sismica in corso”.

La Corte invece ritiene che le dichiarazioni riferite dallo stesso De Bernardinis, che ha presieduto la conferenza stampa e del professor Franco Barberi dopo la riunione, “riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e che siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini”.

le BORDATE AL GIUDICE BILLI

Notevoli le bordate indirizzate dai giudici di Appello a quello monocratico dell'Aquila Billi, che aveva condannato tutti nel 2012.

Ritiene la Corte che “l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene, almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contradditoriamente abbandonate, alle modalità della trattazione, ritenuta 'approssimativa, generica e inefficae', e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo”.





“L'unico concreto criterio utilizzabile nella fattispecie, è quello della colpa generica, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al 'merito' delle valutazioni esposte nel corso della riunione e quindi in sostanza alla 'perizia' degli esperti non al 'metodo' seguito nella trattazione e tanto meno al quantum degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio”.

Sempre stando alle motivazioni, “il processo non offre, a parere della Corte, sostegno alcuno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non è affatto assimilabile a quello dell'intervista televisiva rilasciata da De Bernardinis prima della riunione”.

“E ciò vale – evidenziano sempre i giudici d'Appello – tanto per i profili di colpa generica, declinata nell'imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia) quanto per quelli di colpa specifica, posti dal primo giudicie al centro del convincimento di responsabilità”.

“QUELLA NON ERA UNA RIUNIONE DELLA CGR”

La riunione della commissione Grandi rischi del 31 marzo 2009, la prima fuori Roma, non era valida: sia per le modalità di convocazione sia per la mancanza del numero legale.

Lo dice la sentenza la Corte d'Appello. “La riunione indetta da Bertolaso va ricondotta al paradigma delle 'ricognizioni, verifiche e indagini' che 'in ogni momento' il capo della Protezione civile può richiedere ai componenti della commissione Grandi rischi”, questo il valore che la Corte d'Appello dà alla riunione della Cgr del 31 marzo 2009 basando la posizione sull'assenza “del numero legale di 10 componenti in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal capo del dipartimento Bertolaso soltanto ai quattro componenti della Cgr 'esperti del settore rischio sismico') e con lo sviluppo della discussione”.

La Corte sottolinea che i componenti effettivi della Cgr presenti erano Barberi, Boschi, Calvi ed Eva e che De Bernardinis partecipò come vice capo del Dpc in sostituzione di Bertolaso che aveva indetto la riunione, e in tale veste “rappresentava la massima autorità di Protezione Civile interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico”, ma lo stesso De Bernardinis era “funzionalmente estraneo alla Cgr e infatti si limitò a introdurre temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta e poi a presiedere la conferenza stampa”.

Per i giudici di appello Selvaggi partecipò alla riunione su invito del professor Boschi e in qualità di direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Ingv “e fu infatti indicato a verbale quale accompagnatore di Boschi”.

Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico del Dpc “era anch'egli funzionalmente estraneo alla Cgr pure se partecipò alla condotta di valutazione”.

Secondo i giudici di appello l'obiettivo della riunione era di informare i cittadini e che non è certo che contrariamente a quanto dichiara il tribunale gli scienziati sapevano del comunicato stampa diffuso il giorno prima e che erano a conoscenza dell'obbligo di informare i cittadini del contenuto delle loro valutazioni.

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