ORDINANZA DELLA REGIONE: ECCO I PROTOCOLLI DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER RIATTIVARE I PROCEDIMENTI

FASE 2: TIROCINI E PERCORSI DI FORMAZIONE, DALLA REGIONE VIA LIBERA ALLA RIPARTENZA

28 Maggio 2020 19:21

Regione - Cronaca

L’AQUILA – La Regione è intervenuta, con l’ordinanza numero 67, per normare la ripartenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

E’ stato varato, in sostanza, un protocollo di prevenzione che recepisce le linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli  Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dunque a partire da oggi, in regione saranno permessi la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione a competenza regionale, nella modalità in presenza; la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute degli allievi tirocinanti.

Nello specifico sono state stabilite le seguenti misure.

Per quanto concerne la formazione in aula e la formazione pratica in laboratorio, andrà predisposta un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità; andrà applicata  “idonea segnaletica con pittogrammi e affini”; bisognerà rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente;





ci sarà l’obblgo dell’utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell’utenza; questi ultimi dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno comunque l'ammissione ai corsi con dispositivi di protezione propri. Inoltre si dovranno garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;

ci sarà l’obbligo di garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti; prevedere l’accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all’interno e all’esterno della struttura stessa; rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi; informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19; privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.

Per percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza la Regione intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche; i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell’ambito dei fondi interprofessionali;  i percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad es.: agenzie per il lavoro);  i percorsi ITS, IeFP e IFTS.

Tra la misure di sicurezza previste: garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del docente; privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo; garantire l’utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio; o eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse; privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche; favorire, laddove la struttura dell’Organismo formativo lo consenta, l’attività all’aperto;

Per quanto riguarda gli esami finali, bisognerà acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, che asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da Covid- 19 o con persone che hanno avuto sintomi e di non aver convissuto con persone in quarantena; bisognerà predisporre un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione, prevedendo idonea segnaletica con pittogrammi e affini; occorrerà rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente;

bisognerà garantire l’utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei componenti della commissione e dei candidati; garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente; garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti; o rilevare, possibilmente, la temperatura corporea, impedendo l’accesso nella sede d’esame a candidati e commissari in caso di temperatura maggiore a 37,5 °C;





informare i commissari e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid- 19;  privilegiare, per quanto possibile, prove d’esame che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio; cadenzare il calendario di convocazione dei candidati, in modo che il singolo candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario, distanziano gli orari in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate;

il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova; lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe diversi; le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio; la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d’esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato, mentre per candidati con disabilità, l’accompagnatore può assistere all'esame; o assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l’utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l’utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l’altro; laddove la struttura dell’Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all’aperto.

Tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all’atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri;

Per quanto riguarda il tirocinio curriculare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all’ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente, pertanto, dice la Regione, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell’allievo la partecipazione alle attività dell’azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l’assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante.

Per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante;  in presenza di più stagisti presso la medesima struttura potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI:


    Abruzzo Web