ECOBONUS: RISPARMIO ENERGETICO LAVORI 2019, GUIDA AGEVOLAZIONI E SPESE DETRAIBILI

di Alessia Centi Pizzutilli

24 Marzo 2019 09:47

Regione - Economia

L'AQUILA – La Manovra finanziaria 2019 ha prorogato le detrazioni per i lavori di efficienza energetica (Ecobonus). Sostanzialmente confermate per il 2019 le agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico: restano quindi le aliquote differenziate al 50% e al 65% a seconda della tipologia di lavori. 

Confermata, quindi l’aliquota più bassa per nuovi infissi e  sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione ma senza contabilizzatori di calore. Confermata per un anno la detrazione per le schermature solari al 50%, quella per l’acquisto delle caldaie a pellett.

Dal primo marzo gli incentivi all’acquisto di auto hanno tutta un’altra veste, cucita su misura dal Governo Conte per incentivare l’abbandono delle vecchie auto e l’acquisto di forme più ecologiche. Per effetto della Legge di bilancio 2019 infatti entrano in vigore le nuove disposizioni con un meccanismo eco bonus/malus per chi decide di acquistare auto nuove.

La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. 

Tra queste: la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. 

Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro);l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe; l'introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. 

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. 

In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. 

Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 





I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

L’Agenzia dell Entrate ha pubblicato la nuova Guida all’Ecobonus aggiornata a marzo 2019.

L’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

Per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera: delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche: per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi; per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

CHI PUO' USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 

Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche: dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. 

Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

GLI INTERVENTI INTERESSATI 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale: riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; interventi sull’involucro degli edifici; installazione di pannelli solari; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi: acquisto e posa in opera delle schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative; acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Riqualificazione energetica di edifici esistenti Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Se effettuati su condomini, la detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. 





In tal caso, quindi, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati. 

Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008. 

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. 

L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. 

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). 

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

LE SPESE DETRAIBILI 

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. 

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. 

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti: 

Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso; la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo; 

Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso; il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso; la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. 

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

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