CASE POPOLARI: SI, ”LEGGE REGIONALE SLOGAN DI DIFFICILE APPLICAZIONE”

6 Ottobre 2019 09:45

Regione - Politica

“La famigerata nuova legge regionale sui requisiti per l'accesso alle case popolari targata La Destra tanto decantata dal Presidente Marsilio e l'assessore Liris è solo una bufala di slogan che ha poco a che fare con la costituzione e il concetto del diritto”.





A sostenerlo Gamal Bouchaib, responsabile sociale immigrazione Circolo Sinistra Italiana L'Aquila.

“I nuovi requisiti che inaspriscono ai richiedenti stranieri l'accesso al bando – argomenta Gamal -, come la residenza anagrafica e l'assenza di proprietà di immobili nel Paese di origine sono di difficile applicabilità perché la prima è incostituzionale, la seconda è di una complessità enorme. In sostanza La Corte Costituzionale ha censurato – con la sentenza n. 106 del 24 maggio 2018 e, prima, con quella 168 del 2014 – i tentativi di alcune regioni di inasprire, per i soli cittadini di stati extra Ue, le condizioni da superare per accedere alle case popolari. Tutto ciò può esporre la regione a ricorsi di facile esito positivo per i richiedenti. Un altro conto se si applicassero i requisiti della residenza anagrafica ( 10 anni ) a tutti gli aspiranti inquilini al di la della nazionalità. Chi è già proprietario di una casa o di un diritto d’usufrutto, d’uso o di abitazione su di essa, non può concorrere all’assegnazione di un alloggio pubblico”.





“Nella maggioranza delle regioni – prosegue Gamal – il requisito di non possedere un alloggio deve essere soddisfatto al massimo entro i confini italiani, ma alcuni regioni come la nostra hanno esteso all’estero questa verifica, con la speranza che ciò possa scoraggiare e allentare la pressione degli stranieri sulle assegnazioni. Naturalmente, la motivazione addotta per l’allargamento dei confini è di principio: gli stranieri devono essere assoggettati agli stessi vincoli degli italiani. Ma l'efficienza e l’efficacia della scelta dipende da due elementi. In primo luogo, è probabile che molti dei paesi esterni all’Unione Europea da cui arrivano gli stranieri non abbiano il catasto o un altro sistema di registrazione delle proprietà immobiliari. Anche mobilitando la guardia di finanza (come prevede la legge) diventa perciò impossibile accertare, con controlli a campione, se le loro dichiarazioni sul requisito siano vere o false”.

“Senza il catasto difficilmente darà risultati anche la norma, introdotta dalla Regione, che subordina la partecipazione dello straniero a un bando alla presentazione di un attestato rilasciato dall’autorità del suo paese di origine, con l’elenco delle abitazioni possedute. In secondo luogo, ammesso che si riesca ad accertare che uno straniero è proprietario di una casa nel suo paese, la sua adeguatezza deve essere valutata con lo standard di quel paese oppure con quello previsto dalla normativa regionale di volta in volta applicata? Se si ritiene che la seconda ipotesi sia la risposta più ragionevole, è molto probabile che aver esteso al paese d’origine dello straniero l’area di verifica sul requisito di non possedere altri alloggi non produca effetti apprezzabili. Tutt'altra storia riguarda il requisito dell'allontanamento dall'alloggio popolare dei condannati in via definitiva per maltrattamenti in famiglia che è un copia e incolla della mia mozione presentata il 27 ottobre 2016 al Comune dell'Aquila dove all'epoca ricoprivo il ruolo di consigliere aggiunto e promuovevo al presidente della giunta regionale, l’assunzione di azioni e norme volte a prevedere la revoca degli alloggi Erp per coloro che riportavano condanne, anche non definitive, per violenza privata”, conclude l'esponente di Si.

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