CASE POPOLARI: INASPRITI REQUISITI, I NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE

15 Ottobre 2019 18:49

Regione - Politica

L'AQUILA – Si compone di sei articoli la legge di riforma della disciplina per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione, approvata dal Consiglio regionale nella seduta di oggi. 

La legge si propone un inasprimento delle cause di esclusione e di decadenza dal beneficio per chi commette reati di vario genere, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, il patrimonio e la persona. L'attuale limite di condanna, superiore a 5 anni di reclusione per l'assegnazione della casa popolare, viene abbassato a 2 anni. Tolleranza zero anche per chi si rende responsabile di allacci abusivi alle utenze domestiche.





Tra le novità, il nuovo progetto di legge amplia la categoria dei reati previsti dalla legge regionale 96/1996 che nella sua formulazione attuale, richiede che l’intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare non debba avere riportato condanne penali passate in giudicato per una serie di reati.

La nuova legge, amplia la categoria dei reati, ricomprendendo tra le condanne definitive anche i reati di vilipendio (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio  o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), tutti i reati contro la PA (dal peculato alla corruzione, passando per concussione e violenza o minaccia a pubblico ufficiale), contro l’amministrazione della giustizia (es. reati di favoreggiamento e falsa testimonianza), contro l’ordine pubblico, contro il patrimonio, fino ad arrivare ai delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, lesioni, omicidio, ecc.).

La legge introduce inoltre una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà, non possono usufruirne in quanto assegnate dalla legge all’altro coniuge, il che determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, si prevede che la casa assegnata al coniuge separato o all’ex-coniuge non sia considerata ai fini del requisito relativo alla non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento. Il progetto di legge intende, tra l’altro, rendere più precisa la disciplina delle dichiarazioni in merito all’attestazione della proprietà, garantendo maggiore equità e certezze nei controlli dei requisiti.





In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri non sarà più consentita un’autocertificazione su eventuali proprietà all’estero, bensì occorrerà presentare una certificazione, rilasciata secondo i criteri previsti ai sensi dall’articolo 2 del Dpr 394/1999. 

 

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