BONUS VACANZE: AGENZIA ENTRATE, INCLUSI ANCHE PACCHETTI SPIAGGIA

3 Luglio 2020 18:42

Italia - Cronaca

ROMA – Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano in un “pacchetto” e indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. 

E può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). 

È quanto chiarito dalla circolare firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

Lo sconto, si ribadisce, vale anche anche per chi prenota con agenzie di viaggio e tour operator.





Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, continua il documento di prassi, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, “imprese turistico ricettive”, “agriturismi” e “bed and breakfast”. 

Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. 

In particolare, chiarisce la Circolare, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale ma non sono inclusi coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il Credito d'imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore. 

Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d'imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa dal primo fornitore. Il bonus, precisa ancora la circolare, vale per soggiorni di cui almeno un giorno ricada nel 2020. 





Il bonus spetta per un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1ø luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio. 

Per richiederlo bisogna installare IO, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A, accedere con l'identità digitale Spid o la Carta d'Identità Elettronica. 

Verificati i requisiti Isee (40mila euro), in caso positivo si otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. 

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. 

La circolare detta infine specifiche indicazioni per l'inserimento dei dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code). 

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