TRIBUNALE UE: FONDO INTERBANCARIO PER SALVARE TERCAS NON FU AIUTO DI STATO

21 Marzo 2019 11:39

Teramo - Cronaca

ROMA – Non ci fu “aiuto di Stato” nei fondi concessi dal Fondo Interbancario (Fitd) alla Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas nel 2014 e bocciato dall'Antitrust Ue all'epoca.





Il tribunale Ue, accogliendo il ricorso dell'Italia e della Popolare di Bari (sostenuto dalla Banca d'Italia) ha così annullato la decisione della Commissione Ue “che non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo di sostegno del Fitd (dove sedeva nel consiglio un rappresentante di Bankitalia ndr) fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane”.

In particolare la Corte del Lussemburgo spiega come “spettava alla Commissione disporre d'indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d'indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il Fitd (il fondo di tutela depositi alimentato dalle stesse banche private ndr) ha agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas”.





In seguito, il Fotd ha dovuto creare uno schema volontario “clonando”quello esistente, per procedere ad alcune operazioni di salvataggio o sostegno di altri istituti come alcune casse e Carige. Il Tribunale ritiene che “il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico”.

Il Tribunale sottolinea poi che l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'intervento del Fitd a favore di Tercas non costituisce un indizio che consenta d'imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano. I delegati della Banca d'Italia che assistevano alle riunioni degli organi direttivi del Fitd hanno avuto in questo caso un ruolo puramente passivo di meri osservatori. Inoltre, l'intervento della Banca d'Italia nei negoziati tra il Fitd, la BPB e il commissario straordinario di Tercas è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l'autorità di vigilanza, senza che quest'ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del Fitd d'intervenire a favore di Tercas”.

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