IN ANTEPRIMA SU ABRUZZOWEB I 31 ARTICOLI; GIALLO SU ''DOPPIA VERSIONE'' WHITE LIST OBBLIGATORIA, AMMINISTRATORI RESPONSABILI, CURIA STANGATA

RICOSTRUZIONE, LA NUOVA LEGGE SVELATA: REGOLE PIU’ SEVERE CONTRO IL MALAFFARE

di Alberto Orsini

1 Settembre 2014 07:30

L'Aquila -

L’AQUILA – Le rigidissime regole degli appalti pubblici per rendere più trasparente ed efficace la ricostruzione privata dell’Aquila, quella dove lo Stato in chissà quanti anni stanzierà altri 10 miliardi di euro, la “ciccia” del più grande cantiere d’Europa.

È questa la mission del nuovo testo di legge organica sulla ricostruzione, allo studio negli uffici legislativi romani e aquilani, in attesa del cammino di approvazione che comincerà a settembre.

Al momento una bozza in 31 articoli, già nei giorni scorsi annunciata nelle sue novità principali, ma che ora AbruzzoWeb sviscera per i suoi lettori analizzando una a una tutte le novità.

Una legge che, meglio chiarirlo subito, si occupa di come funziona la ricostruzione, la cassetta degli attrezzi si diceva una volta, ma non stanzia un solo, misero euro in più per il “cratere”: la lotta per i fondi, come ribadito un po’ da tutti, andrà fatta con l’Europa, puntando a far concedere allo Stato la possibilità di indebitarsi per finanziare la ricostruzione dopo una calamità naturale tanto vasta.

Al di là di questo, davvero nel nuovo testo non mancano sorprese: dalla white list delle ditte affidabili resa obbligatoria, alla selezione tra 5 ditte a cui affidare i lavori trasformata in una mini-gara pubblica, con la scelta della migliore su parametri oggettivi e non più, come avveniva ora, della preferita dei proprietari, discrezionalità che spesso ha nascosto illegittimità e illegalità.

I rappresentanti di condominio e presidenti di consorzi, onnipotenti come denunciato da questo giornale fin dal 2010, assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio: per loro saranno previste le responsabilità, e le pene in caso di sgarri, che gravano sui pubblici ufficiali, anche questo un freno al ladraggio facile.

Viene legalizzato il subappalto ma al tempo stesso limitato al 30%, e sempre a ditte della “white list”, mentre viene esclusa in toto la cessione dei contratti, come pure già avvenuto: si scorrerà la graduatoria, proprio come avviene nel pubblico.

Ma ci sono tanti altri capisaldi: l’avvio dello sblocco dei fondi Inail, una nuova cabina di regia a palazzo Chigi metà aquilana e metà romana, la fine dell’assistenza alla popolazione dopo oltre 5 anni.

E come se non bastasse, viene messo un freno alla Curia e alla sua “sete” di gestione degli appalti, nominando la direzione regionale del ministero dei Beni culturali come unica stazione appaltante,  ed equiparando definitivamente le chiese agli altri beni culturali pubblici.

IL GIALLO DELLA “DOPPIA VERSIONE”

Insomma una revolution che farebbe ben sperare, se non fosse per una guerra di potere di cui si sussurra, tanto che il testo originario, che faceva la “navetta” tra L’Aquila e Roma, si sarebbe già scisso in due versioni.

La prima, caldeggiata dal sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, dall’assessore Pietro Di Stefano e con l’incoraggiamento del governatore Luciano D’Alfonso, tutti questi renziani malvolentieri, rinforza i poteri degli enti locali e lascia un po’ in disparte il governo.

L’altra, nata su indicazione del premier Matteo Renzi al fidato sottosegretario Giovanni Legnini, e con la senatrice Stefania Pezzopane come ‘sentinella’ sul territorio nonché renziana convinta convertita, sembra ribadire con più forza il ruolo dell’amministrazione centrale (e del Partito democratico nazionale) come ‘tutor’ degli enti locali che non sempre hanno mietuto successi nella prima fase.

Divergenze che, inevitabilmente, dovranno essere appianate, cedendo un po’ gli uni un po’ gli altri, e confluendo in un testo unico che dovrà poi passare al vaglio delle aule parlamentari.

LA NUOVA LEGGE AI RAGGI X
 
LA WHITE LIST DIVENTA OBBLIGATORIA

Nella prima parte del testo c’è una pesante opera di sistemazione della cosiddetta “legge Barca”, l’emendamento al “decreto Sviluppo”, il numero 83 del 2012, poi convertito nella legge 134/2012, che fu plasmato e proposto dall’allora ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca.

In particolare, all’articolo 1, la nuova legge renderà “obbligatoria” e non più “volontaria” l’iscrizione delle imprese che vogliono lavorare alla ricostruzione alla cosiddetta “white list”, la lista depositata presso le prefetture di aziende che, dopo verifica, mostrano requisiti di affidabilità economico-finanziaria e tecnica e, inoltre, non presentano rischi di infiltrazione mafiosa.

LAVORI PRIVATI, REGOLE PUBBLICHE

Altro cambiamento epocale, all’articolo 2, inserito come risposta alle inchieste giudiziarie e alle impasse nella ricostruzione privata di cui spessissimo AbruzzoWeb ha raccontato, l’utilizzo di una parte delle rigide regole degli appalti pubblici per la riparazione di edifici e condomìni appartenenti a semplici cittadini, a partire dalla soglia minima di 500 mila euro.

GRADUATORIA DI DITTE, NON PIU’ PREFERENZA

Mantenendo la “mini gara” ideata da Barca con l’invito di 5 ditte, ovviamente iscritte alla white list, non si potrà più scegliere una qualsiasi a discrezione dei componenti dell’assemblea, ma si dovrà preferire “l’offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto approvato”, stilando una graduatoria e affidando i lavori alla vincitrice. Proprio come avviene nelle opere pubbliche.

Inoltre, alle ditte viene richiesta l’attestazione Soa, un’altra documentazione obbligatoria negli appalti pubblici, che certifica la loro capacità economica di sostenere economicamente le spese per svolgere lavori di un determinato importo.

Ancora, l’impresa deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio lavori non inferiori di 2,5 volte all’importo a base di gara, insomma un piccolo costruttore non potrà improvvisarsi ricostruttore di complessi edilizi milionari.

AMMINISTRATORI COME PUBBLICI UFFICIALI

Gli amministratori di condominio e i rappresentanti legali dei consorzi, di cui più volte AbruzzoWeb ha descritto il potere che hanno acquisito ed evidenziato casi di anomalie, con coincidenza di progettisti e ditte corrispondenti ad alcuni di essi, assumono ora una responsabilità maggiore.

Riceveranno, infatti, la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” ai sensi dell’articolo 358 del Codice penale, figure che hanno gli stessi obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale, pur non avendo appieno i poteri di questi ultimi.

Oltretutto, il direttore dei lavori e il responsabile unico di progetto non potranno aver avuto collaborazioni e rapporti con le ditte vincitrici negli ultimi 3 anni, né potranno farlo per i successivi 3.





CINQUE DITTE DI CUI DUE ABRUZZESI

Ci sono poi ulteriori paletti sulla provenienza geografica delle ditte, venendo incontro anche al tormentone del far lavorare gli aquilani alla ricostruzione dell’Aquila.

Delle 5 aziende da invitare obbligatoriamente, infatti, 2 dovranno avere sede legale in Abruzzo, e 1 nella provincia in cui si eseguono i lavori, in larga maggioranza, quindi, L’Aquila.

SUBAPPALTO MASSIMO AL 30%

All’articolo 3 viene normato in via definitiva il subappalto, esplicitamente autorizzato, a meno che il committente non fornisca il suo placet, come normato dal richiamato articolo 1656 del Codice civile.

Anche qui, tuttavia, non mancano i confini a cui attenersi: in primis, in subappalto non si può dare più del 30% delle lavorazioni previste, tentando di arginare, così, i “cantieri fantasma” aggiudicati da una ditta e portati a termine poi in toto da un’altra, magari riconducibile ai Casalesi, come hanno scoperto le recenti inchieste giudiziarie.

Secondo paletto, anche le imprese subappaltatrici devono essere iscritte alle sempre più importanti “white list”.

Viene, infine, espressamente vietata la cessione del contratto “sotto qualsiasi” forma, in questi anni invece avvenuta in taluni casi approfittando del vuoto normativo. Ma come ci si comporta se un’azienda fallisce e lascia i terremotati con il cerino in mano, se il contratto non si può cedere?

DITTA FALLISCE? SUBENTRA LA SECONDA

Risponde l’articolo 4, che pesca le nuove regole ancora una volta da quanto succede negli appalti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, cessione del ramo di azienda, trasformazione, fusione e scissione, ma anche per reati accertati o decadenza delle attestazioni di qualificazione, il contratto con la ditta colpita “si intende risolto di diritto”.

Per la sua sostituzione, si procede ripescando la vecchia graduatoria a 5, quella “evoluta” di Barca, e si stipula un nuovo contratto con la seconda, o la terza e così via, per completare i lavori.

L’affidamento avviene alle stesse condizioni proposte dall’originario aggiudicatario, insomma per subentrare gli sconfitti dovranno adeguarsi all’offerta della vincitrice ed è già facile prevedere qualche rinuncia.

In tal senso, almeno nella bozza che circola, la legge non esplicita che cosa succede qualora tutte e quattro le ditte rimaste rinuncino a subentrare.

Questo articolo, comunque, non è retroattivo e non si applicherà ai contratti già in esecuzione.

I GIUDICI NON INFLUENZANO LA RICOSTRUZIONE

La legge contiene, all’articolo 5, anche una sorta di “sfida” al sistema giudiziario amministrativo che più volte, in questi anni, è corso ai ripari contro l’inerzia del legislatore, nominando, a seguito di ricorsi, commissari ad acta per provvedere alle domande di contributo in caso di silenzio dei soggetti preposti.

Ebbene, con le nuove regole il commissario nominato dal giudice “è tenuto a rispettare l’ordine di priorità nell’erogazione dei contributi predisposto dai Comuni”, insomma non si potrà ‘sorpassare a destra’ grazie al piglio della magistratura.

Stesso criterio per i proprietari che chiederanno di cominciare prima i lavori anticipando di tasca loro i quattrini in attesa di vederseli restituiti: anche qui lo sprint non potrà modificare le priorità comunali (articolo 6)

RISORSE E CONTABILITA’

Viene ribadito che i soldi avanzati tra il contributo concesso e il costo effettivo dei lavori andranno a riconfluire, ma dopo 4 anni, nel malloppo da utilizzare per la ricostruzione privata (articolo 7).

Inoltre, viene istituita una contabilità speciale intestata al sindaco dell’Aquila “presso la quale far confluire tutte le risorse pubbliche correlate alle attività della ricostruzione”, un’altra bella responsabilità sulle spalle di Massimo Cialente, anche se con il supporto dei revisori dei conti comunali.

PRECISAZIONI SUGLI IMMOBILI

Nella parte centrale la nuova legge chiarisce tutta una serie di fattispecie nate con l’accumularsi delle pratiche di ricostruzione che non hanno trovato risposta nella normativa che c’è attualmente.

Sono esclusi dalla concessione del contributo gli immobili che al 6 aprile 2009 erano fatiscenti o collabenti, cioè ruderi (articolo 8), a meno che non si trovino nei centri storici, ma in questo caso sarà concesso il solo consolidamento statico: non nasceranno insomma appartamenti dalle cantine abbandonate da decenni, almeno non a spese dello Stato.

Vengono tutelate anche le sfortune della vita precisando che l’abitazione principale, quella oggetto di ricostruzione pagata in toto, può essere considerata anche quella dove aveva residenza anagrafica ed effettiva l’ascendente o il discendente del proprietario (articolo 9), in caso di morte del proprietario; circostanza, quest’ultima, che fin qui ha lasciato scoperti tanti cittadini.

SECONDE CASE ANCHE NEL “CRATERE”

Il consolidamento statico è garantito anche agli immobili che non sono abitazione principale appartenenti a un unico proprietario (articolo 11) così come il passaggio della “legge Barca” studiato per non lasciare con “buchi” nella ricostruzione i centri storici, riparando tutte le proprietà, anche le seconde case, viene esteso dal centro dell’Aquila a quelli delle frazioni e dei comuni del “cratere”, colmando una lacuna, giustificata dall'ex ministro con “l'interesse nazionale” del solo centro aquilano, che face molto discutere.

Ovviamente sperando che ci siano le risorse per finanziare questo gesto di liberalità.





4% ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E A CHI TORNA IN CENTRO

Una nuova quota del bottino della ricostruzione ancora da quantificare, pari al 4%, viene destinata nell’articolo 13 al sostegno alle attività produttive, alla ricerca e innovazione, ai servizi turistici e culturali, per l’accesso al credito delle imprese.

Ma è previsto un aiuto anche alle micro e piccole imprese (massimo 50 dipendenti) che scommetteranno sul trasferimento delle attività nei centri storici in via di recupero.

A tutte le somme impegnate nella ricostruzione provenienti da finanziamenti bancari viene estesa la garanzia dello Stato (articolo 14).

Il trasporto delle macerie è a carico delle amministrazioni competenti, ovviamente nei siti autorizzati. Vengono incoraggiate la demolizione e la raccolta selettiva dei vari materiali, mentre agli uffici speciali toccherà anche il monitoraggio delle operazioni (articolo 15).

LE CHIESE SONO BENI CULTURALI, STOP ALLA CURIA

Il programma degli interventi su opere pubbliche e beni culturali è affidato alla direzione regionale Mibac in collaborazione con gli uffici speciali, il provveditorato interregionale e l’Agenzia del demanio.

Un contentino anche alla Conferenza episcopale Abruzzo e Molise, quella che sosteneva la Curia aquilana nella conquista delle “mazze” della ricostruzione, Ceam della quale verrà richiesta “l’intesa” sul cronoprogramma nell’ambito di chiese e altre opere parrocchiali (articolo 20).

Cionondimeno, le chiese “sono equiparate a beni culturali pubblici” e la scelta delle imprese è affidata ancora alla direzione Mibac che “assume la veste di stazione appaltante” (articolo 21).

Una vera e propria mazzata sulle ambizioni dell’Arcidiocesi aquilana che più volte negli anni ha tentato, anche con pressioni sotterranee ai governi via via in carica, portate alla luce da questo giornale e dalle inchieste giudiziarie, di accaparrarsi la potestà di affidare i lavori, sotto l’egida del “vogliamo dire la nostra”.

SBLOCCO INVESTIMENTI INAIL

La legge agevola lo sblocco delle risorse stanziate ormai 4 anni fa dall’Inail: inizialmente si trattava di ben 2 miliardi di euro, divisi in due tranche uguali: la prima da ripartire in cinque settori strategici di investimento, l’altra tutta dedicata agli immobili pubblici.

Più volte si era richiesto che dal governo centrale fosse tracciata la via, studiato un percorso normativo per poterli utilizzare.

Ebbene, ora si stabilisce (articolo 24) che questo malloppo sarà gestito con un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministero dell’Economia, sentiti gli enti previdenziali, il presidente della Regione, gli enti locali e l’Agenzia del demanio.

CABINA DI REGIA A PALAZZO CHIGI

Concetto carissimo al premier Matteo Renzi, nasce a palazzo Chigi una cabina di regia a 10 che dovrebbe decidere le sorti della ricostruzione.

Ne faranno parte, come fissato dall’articolo 25, rappresentanti da nominare in seguito della presidenza del Consiglio, dei ministeri dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Beni culturali.

Oltre a questi, siederanno al tavolo il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, il coordinatore dei Comuni del “cratere”, Emilio Nusca, e il rettore dell’Università del capoluogo, Paola Inverardi.

Su invito parteciperanno anche i titolari degli uffici speciali, Paolo Aielli (L’Aquila) e Paolo Esposito (“cratere”). Ovviamente, tutti senza alcun compenso.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Come già anticipato dall’assessore competente Fabio Pelini, il 31 dicembre 2014 cesserà ogni forma di assistenza alla popolazione: contributo di autonoma sistemazione, affitti concordati, fondi immobiliari (articolo 27).

Chi ne usufruisce potrà presentare richiesta di assegnazione di alloggi C.a.s.e. e Map, ovviamente pagando il canone concessorio stabilito dal Comune fin dal 1° gennaio 2015.

Di assistenza si parla anche all’articolo 22, con 1,2 milioni di euro fino al 2016 viene prorogato il solo sostegno abitativo ai nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale.

Un assist anche ai Comuni, con la creazione di un fondo dell’1% delle risorse che potrà essere usato per provvedere ai fabbisogni di prestazioni tecniche e di assistenza qualificata, degli enti locali e degli uffici statali: una formula che sembra buona per prorogare i contratti di numerosi precari e quant’altro.

ABITAZIONE EQUIVALENTE

Stop all’acquisto selvaggio di abitazioni equivalenti, pagate dallo Stato, per chi ha avuto la casa danneggiata ma sfrutta i fondi pubblici per trasferirsi lontano dall’Aquila: con una modifica allo “storico” decreto 39/2009, quello del governo Berlusconi, prevista dall’articolo 30 della nuova legge, gli acquisti potranno valere solo “nell’ambito dello stesso Comune”.

IL RUOLO DELLA REGIONE

Ci si è chiesto spesso quale fosse la competenza della Regione Abruzzo nella ricostruzione, al di là del commissariamento dell’allora presidente, Gianni Chiodi.

Ebbene, questa legge dà un ruolo chiave a D’Alfonso, infilandolo come già scritto nella cabina di regia e chiamandolo in causa per decidere il destino del tesoretto Inail.

Oltre a questo, nell’articolo 31, alle disposizioni finali, si fa presente che l’ente “con propri provvedimenti promuove e sostiene la ricostruzione”, ovviamente nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione sulla ripartizione delle competenze statali e regionali.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI:


    Abruzzo Web