NON CI SONO LE ''MINI GARE'' MA SERVONO CERTIFICAZIONI; NO ALLE WHITE LIST IL TESTO EMENDATO DA SENATO E CAMERA ESAMINATO ARTICOLO PER ARTICOLO

LEGGE RICOSTRUZIONE, COM’ERA E COM’E’: PER LAVORI PRIVATI CARTE COME APPALTI

di Alberto Orsini

19 Agosto 2015 08:15

L'Aquila -

L’AQUILA – Non ci saranno le “mini gare” con le regole degli appalti pubblici e l’obbligo di scegliere l’offerta migliore per i lavori di ricostruzione privata post-sisma, ma chi andrà a rifare le case di proprietà degli aquilani dovrà dimostrare di saper lavorare con gli enti pubblici mettendo nei contratti le proprie certificazioni usate negli appalti stessi.

È questo il massimo che si è potuto ottenere, rispetto alla previsione iniziale, quella delle regole pubbliche mutuate totalmente per il privato, pur auspicata dall’ex sottosegretario Giovanni Legnini e dal procuratore antimafia dell’Aquila, Fausto Cardella, ma che avrebbe scosso troppo probabilmente le dinamiche di affidamento dei lavori e creato secondo alcuni analisti perfino problemi di costituzionalità.

Il dato emerge analizzando il testo completo, finalmente convertito in legge, del cosiddetto decreto “Enti territoriali”, che dispone nuove regole dopo 3 anni quasi esatti (conversione il 3 agosto 2012) dalla cosiddetta “legge Barca”, che era un emendamento al decreto “Crescita” del governo Monti.

In questo periodo c’è stata la scoperta di nuove esigenze normative mentre qualche inchiesta giudiziaria ha suggerito ulteriori correttivi, di qui l’esigenza di una nuova “cassetta degli attrezzi”, come diceva Guido Bertolaso, ossia una legge che non stanzia soldi ma fa funzionare il sistema.

L’ITER

Uscito da palazzo Chigi l’11 giugno scorso, pubblicato in Gazzetta ufficiale e quindi già esecutivo il 19, tra qualche sorpresa poco gradita e molti musi storti, il dl è stato convertito con modifiche dal Senato grazie al lavoro di cesello sul maxi emendamento del governo, passato il 28 luglio scorso (163 sì, 111 no) e infine sigillato dalla Camera il 5 agosto (295 sì, 129 no), con testo identico.

L’iter è stato lungo e complicato, portato avanti grazie alla tessitura tra il governo, rappresentato dal sottosegretario Paola De Micheli, e il territorio, di cui si è fatto carico la senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane, che ha presentato una proposta di legge che facessi da “guida”, affiancata dagli enti locali e dalle associazioni di categoria anche se il Consiglio comunale si è fatto fuori da solo dal dibattito, non mettendo becco dopo le polemiche per la diffusione di bozze più aggiornate agli imprenditori durante la concertazione e dopo la visita-lampo della De Micheli in aula, conclusa con una fuga tra gli improperi.

Le operazioni, comunque, sono durate quasi un anno, ai primi di settembre 2014 sono uscite le prime bozze della proposta di Legnini, poi finita nel cassetto con il cambio al governo e la sua nomina a vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Adesso, comunque, la nuova legge c’è.

CHE COSA C’E’

Le novità sono state ampiamente sviscerate da AbruzzoWeb fin dai primordi della formazione della legge.

Oltre all’autocertificazione antimafia e alla fornitura dei certificati per lavori pubblici nei contratti, una grossa novità, pure questa imbeccata dalla procura, è la trasformazione di amministratori di condominio e presidenti di consorzio in incaricati di pubblico servizio, quindi procedibili penalmente per corruzione o altri reati a differenza che in passato: un tentativo di porre freno al malaffare nei lavori privati, battaglia anticipata da questo giornale fin dalla sua nascita nel 2010.

Altre prerogative della legge sono il limite del 30% al subappalto, come nel pubblico; una serie di penali che decurteranno i compensi dei responsabili della ricostruzione e dei tecnici in caso di ritardo; la ricostruzione delle parti comuni delle seconde case in tutto il “cratere” per evitare ‘buchi’ nel panorama; l’incompatibilità tra direttore dei lavori e imprese che hanno avuto rapporti diretti, anche in subappalto, negli ultimi tre anni; la trasformazione delle chiese in beni culturali, da ricostruire, quindi, con appalti pubblici e non ad affidamento diretto.

Prevista, infine, l’impossibilità di cessione del contratto in ogni possibile caso, la possibilità di anticipare i lavori con fondi propri, senza per questo passare avanti nella graduatoria di chi attende i contributi pubblici, l’obbligo di far pagare le bollette negli alloggi C.a.s.e e Map per consumi reali e non al metro quadrato. Cancellata la stazione unica appaltante.

CHE COSA MANCA

Alla fine quello che manca davvero sono le mini gare con 5 ditte, di cui 2 abruzzesi e 1 aquilana, e l’iscrizione obbligatoria alle “white list”, le liste bianche di imprese affidabili: operazione che, ha protestato il ministero degli Interni, e alla fine ha vinto, avrebbe comportato troppo lavoro sulla già congestionata prefettura aquilana.

La senatrice Pezzopane, che non aveva inserito le mini gare nel suo testo iniziale ma le ha poi riproposte come possibili emendamenti, ha attribuito la responsabilità di queste pesanti assenze al governo, assicurando, comunque, che tornerà alla carica in autunno.

La versione “light” di questa norma è comunque rappresentata dall’autocertificazione antimafia e dalla presentazione delle certificazioni, la cui efficacia andrà testata sul campo.

Mancano quasi tutte le proroghe per il personale, fatta salva quella al 2017 del personale precario del Comune dell’Aquila: nel “cratere” i contratti termineranno il prossimi 31 dicembre. Anche qui la Pezzopane insisterà con le proroghe ai lavoratori degli uffici speciali presi a tempo determinato con il “concorsino”, quelli dell’ufficio centralizzato espropri, per non parlare dello scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato del “concorsone”.

Tra le altre mancanze, alla fine non è stato esaudito il desiderio dei parenti delle vittime che da anni chiedono per i loro cari il riconoscimento di uno status speciale, come per le vittime del lavoro.

Nemmeno è arrivata l’auspicata correzione al baco normativo nella “legge Barca” che istituiva gli uffici speciali e che non prevedeva vice responsabili con potere di firma, causando la paralisi al momento dell’addio di Paolo Aielli in quello aquilano (Usra).

Rispetto alla proposta Pezzopane, infine, non fanno parte della legge il calmiere agli affitti per i negozi del centro storico e la copertura finanziaria extra da 300 milioni con il gettito delle slot machine. Mai prese in considerazione, infine, la cabina di regia presso la presidenza del Consiglio, caposaldo anche della proposta Legnini, e il consolidamento del ruolo della Regione.

IL TESTO COMPLETO DELL’ARTICOLO 11 EMENDATO E I COMMENTI

All’articolo 11: il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell’articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all’articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all’autocertificazione ai sensi dell’articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture – Uffici territoriali del Governo. Si applica l’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

[Nella cosiddetta “carta di identità” delle imprese per acquisire contratti, oltre ai documenti già previsti dalle “legge Barca”, le aziende e i professionisti coinvolti nella ricostruzione privata saranno obbligati a presentare l’autocertificazione antimafia e, se questa dovesse risultare mendace, i contratti saranno nulli e i contributi al privato verranno sospesi. Sull’attendibilità delle autocertificazioni ha fatto polemica Beppe Grillo, affermando che la norma apre la strada alle infiltrazioni nella ricostruzione. La certificazione antimafia, invece, più stringente poiché rilasciata dalla prefettura, continuerà a essere obbligatoria per i soggetti che concorrono agli appalti della ricostruzione pubblica. In aggiunta, ora i contratti stipulati per lavori privati dovranno contenere anche l’attestazione Soa, rilasciata delle cosiddette “società organismi di attestazione” che certificano, per conto dello Stato, le imprese che hanno le carte in regola per partecipare agli appalti pubblici in base alle norme vigenti, specificando per ognuna la capacità tecnica ed economica.]

dopo il comma 1 è inserito il seguente:





«1-bis. All’articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “si applica nella misura del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c)”»;

[Con questa modifica, i Comuni del ‘cratere’ e anche quelli del sisma emiliano sono esclusi dalla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 1,2 miliardi, con tagli a tutte le amministrazioni, previsto dalla legge di stabilità 2015.]

al comma 2, le parole: «Il progettista e» sono soppresse, le parole: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «non può», dopo la parola: «rapporti» è inserita la seguente: «diretti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione»;

[È la famosa norma rivista sulle incompatibilità dopo che, nella prima formulazione, comprendeva anche i progettisti e aveva fatto gridare al setaccio troppo stretto. Questo perché i progettisti aquilani, ora non più ricompresi, hanno già sicuramente collaborato con molte ditte aquilane al lavoro nella ricostruzione e la previsione di escluderle da futuri rapporti aveva fatto gridare al complotto per favorire aziende forestiere. È stata aggiunta, oltretutto, la clausola dell’impossibilità di parentele.]

al comma 3, le parole: «purché non in corso di esecuzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi compresi i contratti preliminari,» e le parole: «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell’approvazione della progettazione esecutiva»;

[C’è un allentamento dei rigidi termini per l’adeguamento dei contratti già stipulati alle norme previste dal comma 1: prima erano previsti 45 giorni, ora si allunga a prima dell’approvazione del progetto esecutivo, ma nel termine vengono ricompresi anche i contratti preliminari.]

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conclusione lavori» sono inserite le seguenti: «e di ripristino dell’agibilità sismica»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il termine per l’inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell’applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell’atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l’apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all’entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull’immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l’amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni»;

[Questo nuovo comma è tutto dedicato alle penali e riprende, in grande parte, il testo stilato nella proposta di legge depositata al Senato dalla Pezzopane e concordata con gli enti locali e il territorio. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo nella presentazione degli atti, -5% al direttore dei lavori ma non più fino al massimo del 50% come previsto all’inizio e -2% sui contributi al cittadino che ritarda la consegna degli atti. Amministratori di condominio e presidenti di consorzio rischiano un -2% del loro compenso se tardano nel comunicare la conclusione dei lavori.]

al comma 7, le parole: «e concordato preventivo» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente»;

[Il decreto uscito da palazzo Chigi, in contrasto con la legge, equiparava il concordato di un’azienda, ovvero la ex amministrazione controllata, al fallimento, mettendo a repentaglio i contratti e i pagamenti di forza lavori, fornitori e subappaltatori. Ora il vulnus è stato riparato, ma si rafforza il concetto dell’impossibilità di cedere contratti in caso di modificazioni aziendali, aggiungendo alla casistica che porta alla risoluzione, oltre a fallimento e liquidazione coatta, anche la cessione dell’azienda intera o di un suo ramo.]

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all’articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell’Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

[Un comma-chiave, che consente la possibilità di finanziare le seconde case, nelle sole parti comuni, nei centri storici delle frazioni e del “cratere” per evitare “buchi” alla ricostruzione dello skyline cittadino e dei borghi. Una previsione inserita dalla “legge Barca” ma limitata al solo centro storico dell’Aquila, che in alcune bozze della legge era stata addirittura del tutto silurata. Ora, invece, si estende a tutti i centri colpiti dal sisma.]

7-ter. Ferma restando l’erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L’esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l’ordine di priorità definito dai comuni per l’erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell’ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola»;

[È stata introdotta la possibilità di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari che vogliono ricostruire la propria abitazione con soldi propri. Tuttavia questa scelta non influisce sull’ordine di erogazione dei contributi definito dai Comuni e dagli uffici speciali: insomma, anticipando di tasca propria si potrà cominciare a lavorare subito, ma non si riavranno i soldi prima.]

il comma 10 è soppresso;

[Cade definitivamente l’ipotesi della stazione unica appaltante, inserita a sorpresa nel dl dell’esecutivo e mai presa in considerazione nelle varie bozze di legge. Come normato da un decreto di palazzo Chigi del 2010, alla Sua avrebbero potuto aderire, normando il funzionamento con convenzioni, amministrazioni, enti locali, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi e imprese pubbliche. Un mastodonte burocratico che si è preferito togliere di mezzo.]

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di “stazione appaltante” di cui all’articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all’articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l’idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[La ricostruzione delle chiese spetta al ministero dei Beni culturali e non alla Curia, “considerate lavori pubblici” e la scelta delle imprese è affidata ancora agli uffici Mibac che “assumono la veste di stazione appaltante”, anche se non si spiega chi sarà tra il segretariato regionale e la soprintendenza speciale a occuparsene. Confermata la bocciatura alle ambizioni dell’Arcidiocesi aquilana che più volte negli anni ha tentato, anche con pressioni sotterranee ai governi in carica, portate alla luce da questo giornale e dalle inchieste giudiziarie, di accaparrarsi la potestà di affidare i lavori, sotto l’egida del “vogliamo dire la nostra”. La stazione appaltante cioè il Mibac potrà comunque acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti: da verificare se potrebbero essere quelli derivati da incarichi affidati direttamente dall’Arcidiocesi durante i lunghi anni di vacatio normativa.]

11-ter. Al comma 8-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l’energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP”.





[Il comma che, recependo una direttiva dell’Unione europea, ha imposto il pagamento delle bollette negli alloggi antisismici del progetto C.a.s.e. in base ai reali consumi e non, come previsto in precedenza da un’altra legge, il decreto “Sblocca Italia”, in base ai metri quadrati, disposizione che ha suscitato proteste di piazza degli inquilini. Su questo punto, dopo aver operato una forte scelta politica sui metri quadrati, vistosi sconfessato dall’Ue, il Comune ha dovuto fare marcia indietro.]

11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente»;

[L’operazione-contatori deve essere a costo zero: i soldi, circa 2,5 milioni di euro stimati dal sindaco Cialente, verranno presi dai fondi per la ricostruzione, come annunciato dalla relatrice di questo decreto a palazzo Madama, la senatrice Federica Chiavaroli.]

al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,» sono inserite le seguenti: «come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,» e, alla lettera b), le parole: «promozione dei servizi turistici e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «promozione turistica e culturale»;

[I cosiddetti fondi per lo sviluppo restano definitivamente al 4% e non al 5% come si richiedeva rispetto all’intero malloppo dei quattrini per la ricostruzione: un punto percentuale vale 60 milioni di euro e abbatte il tesoretto da 300 a 240 milioni. I ‘servizi’ turistici e culturali sono stati rimossi per rendere la norma più generale e allargare la platea di chi potrà accedere.]

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. All’articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: “immobili privati” sono inserite le seguenti: “sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni”.

14-ter. All’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “anni 2014 e 2015” sono inserite le seguenti: “nonché per gli anni 2016 e 2017”»;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

[Seguono una serie di norme infilate tra le pieghe dell’articolo sulla ricostruzione relative alla raccolta dei rifiuti e alla riqualificazione dell’area di Bagnoli, il quartiere di Napoli che fino al 1991 ha ospitato l’enorme complesso industriale dell’Italsider. Queste previsioni, frutto del maxi emendamento del governo, ovviamente non avranno alcun effetto concreto sulla ricostruzione.]

«16-bis. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono inserite le seguenti: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”;

b) alla lettera o), dopo la parola: “deposito” sono inserite le seguenti: “preliminare alla raccolta”;

c) alla lettera bb), alinea, la parola: “effettuato” è sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

16-ter. All’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

16-quater. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata”;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: da: “Bagnoli-Coroglio” fino a: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “il Soggetto Attuatore è individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,”;

c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

“13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma. 13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria. 13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9”;

il comma 13-ter è abrogato»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali».

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI: