DURO INTERVENTO DEL PRESIDENTE REALFONZO, ''CONTROLLO SULL'OPERATO DEL POTERE È IL FONDAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO''; NELLE SENTENZE ''OBBLIGO VACCINALE CONDIZIONE PER FREQUENZA SCOLASTICA''

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR, ”OSTILITA’ DA PARTE DELLA CLASSE POLITICA”

15 Marzo 2019 12:58

Regione - Cronaca

L'AQUILA – “Il giudice amministrativo finisce per creare molti scontenti e si trova, di conseguenza, inevitabilmente esposto al fuoco incrociato della classe amministrativa, dei titolari di interessi privati e dei rappresentanti di quelli collettivi”. In particolare “oramai da qualche anno la classe politica, anche ai massimi livelli e senza distinzioni d'appartenenza, assume posizioni di aperta ostilità”.

E' uno dei passaggi, molto duri, della relazione del presidente del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo Umberto Realfonzo, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, nella sede regionale dell'Aquila, con in prima fila il presidente della Regione Marco Marsilio.

L'occasione per fare il punto sull'attività del 2018 dell'organo di giurisdizione amministrativa,  competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da privati che si ritengano lesi in un proprio interesse legittimo, composto da giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

E tal proposito Realfonzo ha reso noto che nel 2018 a fronte di 524 ricorsi sono state emesse 436 sentenze. I decreti decisori sono stati 128 r i decreti collegiali 44. 

Si registra, questa la buona notizia, una diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, nonostante che dal 2016 il numero dei togati assegnato alla sezione abruzzese del Tar è diminuito di due unità.

Realfonzo in un passaggio denuncia dunque che “oramai da qualche anno la classe politica, anche ai massimi livelli e senza distinzioni d'appartenenza, assume posizioni di aperta ostilità fondate sulla convinzione che il giudice amministrativo  tenda ad erodere indebitamente la sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, sia troppo propenso ad accogliere le ragioni dei ricorrenti, sia causa della crisi dell'azione amministrativa, costituisca addirittura un freno allo sviluppo economico”.





Accuse rigettate al mittente, e un passaggio del suo intervento Realfonzo afferma che “nei cupi scenari che riguardano nazioni vicine, il ricordo tremenda forza d'urto dei regimi totalitari del secolo scorso, deve farci ricordare che il sindacato giurisdizionale sull'operato del potere è il fondamento dello stato di diritto, e che il rispetto dei limiti ordinamentali della sovranità assicura l'effettività della tutela degli interessi legittimi di tutti noi”.

Realfonzo ricorda infatti che “non mancano i casi di pubblica amministrazione il cui l'agire è illegittimo, capzioso, equivoco, contraddittorio, e viola i canoni dell'imparzialità, e di buona amministrazione. In questi casi è evidente che il giudice debba farsi carico di assicurare l'effettività della tutela e garantire il corretto esercizio dei pubblici poteri”.

A fronte di queste polemiche, prosegue il presidente del Tar Abruzzo, “il complesso della giustizia amministrativa ha inteso far parlare le sentenze, e quindi sottrarsi alle polemiche. Non si tratta, come dice qualcuno di 'nascondersi dietro le toghe, ma di evitare di alimentare dispute spesso strumentalmente dirette ad attuare proprio un condizionamento del giudice”.

Marsilio ha poi espresso “un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dal Tar Abruzzo quale avamposto di garanzia della legalità nell’ordinamento e di tutela dei cittadini nei confronti del potere pubblico, pur a fronte della cronica carenza di personale che storicamente affligge l’ufficio giudiziario abruzzese”   E ha aggiunto: “Non può che condividersi l’auspicio, già espresso peraltro dagli stessi vertici dell’ordinamento giudiziario, che il Legislatore eviti di intervenire sul tessuto normativo con modifiche troppo frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali poco attente ai profili sistematici dell’ordinamento, rendendo così difficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali di lungo periodo e, per ciò stesso, più stabili ed affidabili per tutti gli operatori del settore”.

“L'orientamento del Tar in materia di obbligo vaccinale quale requisito di accesso alla scuola dell'infanzia, è stato quello di non consentire la riammissione”.

Realfonzo, ha poi passato in rassegna le casistiche e gli orientamenti adottati dai giudici amministrativi nelle loro decisioni.

In particolare su un tema di forte attualità come quello dell'obbligo vaccinale, ma anche come quello dell'immigrazione, relativamente a casi di revoca del permesso di soggiorno per soggetti pericolosi.





“Il legislatore, a fronte di due interessi contrapposti  – ha spiegato il presidente del Tar – quali il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia, e il diritto alla salute pubblica, perseguita attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della cosiddetta 'immunità di gregge', ha inteso privilegiare quest'ultimo, anche a tutela dei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi”.

Ne consegue che nelle decisioni del Tar, “il diritto all'educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico”,  è stato ritenuto recessivo rispetto al “preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica, a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che oggi esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono i loro compiti di cura”.

Altra casistica citata dal presidente del Tar riguarda la materia dell'immigrazione.

“Le norme ordinamentali nazionali e sovranazionali non garantiscono allo straniero il diritto di entrare e risiedere in un determinato Paese, e pertanto gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati gravi”.

Tuttavia il Tar ha in numerose sentenze affermato che “il potere di revoca del permesso di soggiorno, va bilanciato in modo proporzionale con il diritto alla vita familiare del ricorrente, dei suoi congiunti, in modo tale da effettuare una valutazione comparativa tra il bene giuridico della pubblica sicurezza e l'esigenza di prevenire minaccia all'ordine pubblico”.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI: