UNA SENTENZA CANCELLA LA LEGGE DI FINANZIAMENTO E BACCHETTA L'ENTE NELLA LEGGE EUROPEA GIA' ALLESTITA LA ''TOPPA'' MA FORSE NON BASTERA'

CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA REGIONE: AEROPORTO PESCARA RISCHIA FALLIMENTO

di Alberto Orsini

14 Dicembre 2013 08:00

Regione - Politica

L’AQUILA – La Corte Costituzionale boccia sonoramente il finanziamento da oltre 5,5 milioni di euro della Regione Abruzzo a favore dell’Aeroporto di Pescara e mette in bilico il futuro della struttura.

In particolare, la sentenza numero 299 della Consulta, i cui esiti erano stati abbondantemente previsti, tanto che la “toppa” è già pronta, cancella la legge regionale numero 69 del 2012 con la quale l’ente aveva rifinanziato la Saga, la società di gestione dello scalo adriatico, legge che era stata impugnata a febbraio dal Consiglio dei ministri.

Secondo la Consulta, il provvedimento è incostituzionale per la violazione delle regole comunitarie per la concessione di aiuti di Stato e l’amministrazione regionale viene anche bacchettata per il comportamento legislativo tenuto e legiferazione addirittura “contraddittoria”.

La traballante situazione potrebbe pregiudicare la gestione complessiva di questi anni e il futuro dell’Aeroporto: sulla questione nazionale c’è già, infatti, aperta una procedura di infrazione comunitaria.

Se la procedura dovesse ravvisare la violazione dei trattati, la Regione potrebbe essere sanzionata per tutti i contributi erogati in circa dieci anni, sono circa 50 milioni di euro.

Il Consiglio regionale, evidentemente già rassegnato a una bocciatura della sua legge quando ancora la Corte non si era espressa, ha messo la “pezza a colori” nelle pieghe della Legge regionale europea 2013, pescando dal bilancio di previsione i 5,7 milioni necessari. Ma non è detto che basti.





Questa tegola finanziaria a livello gestionale arriva curiosamente proprio nei giorni in cui invece, dal punto di vista infrastrutturale, all'Aeroporto sono stati assegnati 8 milioni dai fondi Fas per la riqualificazione dell'area aerea, di cui fanno parte pista di atterraggio, zone per la sosta degli aeromobili, torre di controllo, e dell'area a terra, con aerostazione passeggeri, viabilità, parcheggi.

LA SENTENZA

Secondo il giudice delle leggi, in premessa, la Regione avrebbe dovuto notificare lo stanziamento all’Europa perché “non v’è dubbio che la norma impugnata preveda un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato”, mentre la Regione “rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee”.

La Corte, inoltre, ritiene palese la violazione delle norme costituzionali laddove “la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, Tfue e dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012”.

Insomma, prima di legiferare occorreva sottoporre il progetto di legge alla Commissione Ue per ottenerne, se del caso, il via libera qualora non fosse stato ritenuto un aiuto di Stato illegittimo, cioè erogato in violazione del Trattato comunitario.

La mannaia della Consulta non si ferma alla pur grave decisione di annullare la legge 69/2012. Infatti, prendendo atto che la Regione ha tentato di salvare la norma impugnata con una legge di interpretazione autentica, l’articolo 2 della recente legge 33 del 7 ottobre 2013, ne dichiara la conseguente nullità costituzionale in quanto non la considera di interpretazione della legge 69/2012 ma una vera e propria nuova norma che presenta perciò gli stessi vizi costituzionali della prima.

Nell’ambito della sentenza c’è anche una ulteriore reprimenda: con la interpretazione autentica di ottobre il legislatore regionale ha tentato di salvare l’aiuto all’aeroporto richiamando, nella norma, una decisione della Commissione Europea del 21 giugno 1998 riguardante un aiuto allora erogato dalla Regione fiamminga alla società Air Belgium e alla agenzia di viaggio Sunair per la gestione dell’aeroporto di Ostenda.

Ma questo richiamo, paradossalmente, rappresenta per la Consulta un autogol perché “contraddice implicitamente gli assunti della difesa regionale, la quale si basa essenzialmente sulla non ascrivibilità della sovvenzione in esame alla categoria degli aiuti incompatibili”: prima si dice che i 5 milioni non sono un aiuto di Stato ma poi si scrive in una legge che l’aiuto di Stato è ammissibile per il precedente belga.





Infine, la Corte, pur non entrando nello specifico della valutazione della norma di copertura finanziaria, in quanto la dichiara incostituzionale per relazione, non si esime dal tratteggiare una ulteriore criticità nel momento in cui la copertura finanziaria è assicurata con economie riprogrammate dalla Regione sulla cui validità così si esprime.

“In relazione ad analoghe fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012) questa Corte ha dichiarato in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. la copertura della spesa realizzata attraverso ‘economie di bilancio’ quando queste costituiscono estrapolazione ‘dalle risultanze degli esercizi precedenti [di] singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo’”.

LA TOPPA

Avendo previsto le brutte, il Consiglio aveva già messo riparo alla bocciatura della sua legge, dedicando all’Aeroporto un articolo, il penultimo, della Legge europea regionale 2013, quella che serve a recepire gli obblighi comunitari imposti dalla Ue alle amministrazioni statali e locali.

All’articolo 38 viene varato un “Programma di promozione e pubblicizzazione” finanziato con 5,7 milioni, giusto quelli necessari a spesare l’aeroporto”, pescati “con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla Upb 06.02.004 Capitolo di spesa 242422”: con la sigla ci si riferisce alla unità previsionale di spesa, insomma, la voce, denominata “altri investimenti” nello strumento finanziario della Regione nel capitolo che riguarda i trasporti.

I fondi vengono spostati in quel capitoletto specifico per la Saga da quello relativo alle “spese per le funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno” che era stato previsto da una legge, la numero 64 del 1986.

Nella leggina si ribadisce che per vedersi finanziato il Programma la Saga dovrà attestare che “non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali”. Una soluzione che non è detto sia sufficiente per soddisfare i tecnocrati di Bruxelles.

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