L’AQUILA – Contratto di locazione a cedolare secca.
Questo l'argomento su cui si basa il questito di oggi nella rubrica di Abruzzoweb “Chiedilo al Fisco”.
DOMANDA
Buongiorno. Ho un contratto di locazione a cedolare secca . I contratto si è risolto anticipatamente e sono in ritardo per la presentazione del mod. RLI di risoluzione. Il call center dell'Agenzia mi ha detto che non devo pagare nulla per il ritardo mentre nell'ufficio competente mi chiedono di pagare 258 euro di remissione in bonis. Chi ha ragione?
Grazie.
Gigliola Biolatti
RISPOSTA
Gentile lettrice,
in risposta al suo quesito ed in assenza di documenti di prassi in merito, si ritiene che, pur non essendo previstaper la risoluzione di un contratto di locazione in cedolare secca la relativa imposta di registro, le parti contraenti siano comunque tenute al versamento delle sanzioni, in analogia a quanto disposto nella circolare 26/E del 2011 per la tardiva registrazione del contratto di locazione a seguito dell’opzione per il regime alternativo della cedolare.
Anche in questo caso è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, al sussistere delle condizioni ivi previste.
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