CASO GATTI: A BREVE PARERE LEGITTIMITA’ DESIGNAZIONE CORTE CONTI, M5S, REVOCA AUTOTUTELA

10 Dicembre 2019 20:17

Regione -

L'AQUILA – Rinviata la decisione sulla legittimità della designazione dell’ex consigliere ed assessore regionale di Forza Italia, l’avvocato teramano Paolo Gatti come giudice non togato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, incarico retribuito con circa un milione di euro lordo per cinque anni, a spese della Regione, che ha provocato una spaccatura in seno al centrodestra (Lega e parte di Fi non d’accordo) e nelle opposizioni.

il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, Fi, ha annunciato che nella prossima seduta della conferenza dei capigruppo darà la risposta ufficiale sul quesito posto dal Movimento cinque stelle nel corso dei lavori del Consiglio regionale, secondo il quale “la designazione è illegittima perché sarebbe dovuta passare in Consiglio in attuazione dell’articolo 142 del regolamento secondo cui la conferenza dei capigruppo può delegare al presidente del Consiglio le nomine, ma non le designazioni che invece vanno votate dal consiglio”.





In sostanza, alla luce delle polemiche in seno alla maggioranza, è stata una soluzione per prendere tempo da parte del forzista Sospiri, firmatario del documento inviato per la nomina definitiva alla presidenza della Repubblica, che, stando alla Lega e parte del suo partito, ha agito, senza condividere la scelta, insieme al governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, che ha voluto l’avvvocato teramano.

Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di oggi, il capogruppo del M5S conferma in una nota che “la procedura di designazione è sbagliata e la revoca in autotutela è l’unica soluzione percorribile”.

“Dal nostro punto di vista – spiega Sara Marcozzi – non c'è margine per interpretazioni diverse rispetto a quanto ho esposto nel corso del Consiglio. Riteniamo che sia necessaria la revoca della designazione in autotutela, in modo da evitare il rischio di nullità della nomina e un eventuale danno erariale non indifferente alle casse della Regione, che altrimenti pagherebbe profumatamente una persona incaricata attraverso una procedura sbagliata e impugnabile”.





“Al presidente del Consiglio regionale, infatti, è stata conferita la delega per quanto riguarda le nomine e non le designazioni, come previsto dall’art. 142 del Regolamento del Consiglio regionale. Nel caso di specie, ci troviamo di fronte a una designazione. Si tratta di due istituti diversi e che hanno efficacia attraverso procedimenti difformi l'uno dall'altro. La designazione non prevede, ai sensi del 142, la possibilità di delega e, dunque, deve passare attraverso il voto del Consiglio regionale”, conclude Marcozzi. 

 

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