ACCOLTO RICORSO DELLA SOCIETA'; REGIONE ABRUZZO DOVRÀ PAGARE RISARCIMENTO DANNI DA QUANTIFICARE CONDANNATO ANCHE COMUNE

CANISTRO: TAR BOCCIA STOP CONCESSIONE FIUGGINO, SANTA CROCE PUO’ IMBOTTIGLIARE

4 Gennaio 2019 15:07

L'Aquila - Economia

L’AQUILA – Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della società Santa Croce, contro il provvedimento datato 21 agosto 2017, con il quale la Regione Abruzzo aveva disposto la decadenza della concessione della sorgente di acqua minerale Fiuggino di Canistro, decisione assunta dopo la revoca, da parte dello stesso Ente, del diritto a captare nella sorgente più grande, la Sant’Antonio Sponga, atto che ha originato un serrato contenzioso, tuttora in corso.

Il provvedimento della Regione è stato considerato dai giudici amministrativi “immotivato” e “abnorme”.

La Santa Croce ha ora diritto ad un congruo risarcimento danni per il periodo in cui è stata costretta a interrompere l’imbottigliamento: il Tar infatti ha condannato la Regione ad un adeguato ristoro, non conteggiato nel ricorso, dei danni subiti, da stabilire attraverso una proposta ufficiale entro 60 giorni, trascorsi i quali il Collegio nominerà un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. 

Si tratta un istituto innovativo scelto tra le prime volte in Italia, dai legali della società di imbottigliamento. Il Tar aveva già concesso la sospensiva e sospeso l’effetto del provvedimento, in seguito alla quale la società era tornata ad imbottigliare. 





A rendere nota la sentenza notificata il 31 dicembre scorso è in un comunicato stampa la società dell’imprenditore molisano Camillo Colella, proprietaria dello stabilimento di Canistro e del marchio di acqua minerale di livello nazionale.

Nella stessa sentenza, il Tar ha condannato anche il Comune di Canistro al risarcimento delle spese legali, oltre 4 mila euro, alla Santa Croce, avendo l’Ente nel costituirsi in giudizio, sostenuto di essere privo di interesse nella materia delle acque minerali. 

In tal senso, la Santa Croce ha invece ricordato il ricorso presentato proprio dal Comune marsicano contro il bando regionale vinto dalla stessa società, che ha portato poi alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
I giudici hanno espressamente qualificato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale come “abuso dello strumento processuale”.
 
“Continuano ad emergere le ragioni della mia società e delle illegittimità commesse dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Canistro. Nonostante tutto vogliamo ripartire a pieno regime e rilanciare la produzione a Canistro e con essa l’economia del territorio, a tale proposito, sono fiducioso che la Regione nella sua dirigenza 'sana' possa sbloccare l'autorizzazione provvisoria della sorgente Sant'Antonio Sponga”, spiega il patron Colella. 
 
A seguito dello stop all'attività seguita alla revoca della concessione della Sant’Antonio Sponga, la Santa Croce è stata costretta a licenziare i 75 addetti. La sorgente è stata poi aggiudicata provvisoriamente nel marzo 2017 da Acque minerali per l’Italia, ex Norda, che però ha deciso di andarsene, minacciando anche richieste milionarie di risarcimenti, visto che sostiene di non essere stata messa nelle condizioni di realizzare il nuovo stabilimento e avviare il piano industriale. Non è dato a sapere quando la Regione indirà un nuovo bando. Il risultato è che la preziosa acqua minerale da oltre due anni continua a riversarsi nel fiume inutilizzata. 
 
La Santa Croce è tornata intanto ad operare e ad assumere di nuovo nello stabilimento di Canistro, captando acqua minerale dalla più piccola sorgente Fiuggino di cui detiene regolare concessione dal 2007 e in scadenza nel 2022, la cui autorizzazione è stata rinnovata con provvedimento del Ministero della Salute nel febbraio 2017, nonostante l’opposizione della Regione che ne aveva chiesto il ritiro. 

Anche intorno alla sorgente Fiuggino è però esploso un durissimo contenzioso tra Santa Croce da una parte e Regione e Comune dall’altra. 

Il dirigente del Servizio Risorse del Territorio e attività estrattive Iris Flacco, infatti ha disposto la decadenza della concessione Fiuggino, sostenendo che la Santa Croce non ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di rinnovo. 
 
Poi, nel resistere al ricorso della Santa Croce, difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, del foro di Pescara, e Matteo Di Tonno, del foro di Bologna, la Regione ha sostenuto che la società non avrebbe “mai dato inizio ai lavori ed attività funzionali all'utilizzo del giacimento”, che la risorsa idrica sarebbe “troppo esigua, tanto da impedirne lo sfruttamento”, e che la Santa Croce avrebbe “realizzato una conduttura occulta che collega la conduttura idrica proveniente dalla sorgente Sant'Antonio alla Fiuggino”.
 
Nella sua costituzione, il Comune di Canistro, rappresentato dagli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini, del foro di Avezzano, ha affermato che il ricorso della Santa Croce è inammissibile perché la sorgente Fiuggino sarebbe stata “esaurita, anche a seguito della realizzazione di opere idrauliche da parte dallo stesso Comune che avrebbero interrotto il deflusso dell’acqua proveniente dalla sorgente Sant’Antonio Sponga”.
 
I giudici amministrativi hanno però dato piena ragione alla Santa Croce, sostenendo nella sentenza che nel provvedimento di annullamento “in concreto, non si contesta alcuna specifica mancanza”. 
 
E comunque “si sarebbe limitata a rilevare inadempienze attinenti a mere operazioni burocratiche, senza valutarne la gravità ai fini della proporzionalità della misura da adottare”. Il sindaco di Canistro, Angelo Di Paolo, nei mesi scorsi, aveva emesso una ordinanza con cui si vietava l’imbottigliamento, ma anche in quel caso, la società di Colella ha avuto ragione. La Santa Croce, osserva il Tar, non è stata poi messa nelle condizioni di adempiere alle procedure richieste, in quanto non ha mai ricevuto gli adempimenti prodromici che la Regione era tenuta a svolgere. 





Del resto, si legge nella sentenza, la Regione non ha minimamente preso in considerazione, nell'istanza di annullamento, “i documenti, le perizie, gli esiti di sopralluoghi e memorie sulle ragioni ostative alla annunciata decadenza”, prodotti dalla Santa Croce, senza spiegare almeno “perché non erano da ritenere attendibili”.

Il Tar evidenzia poi la contraddizione rappresentata dalla posizione assunta da Comune e Regione, che da una parte sostengono che ci sia assenza di acqua nella sorgente Fiuggino, dall'altra lamentano il fatto che “la ricorrente ha ripreso l’imbottigliamento dell’acqua minerale”, dalla medesima sorgente. 
 
A causa dell’istanza di annullamento, sostengono infine i giudici amministrativi, la Santa Croce “ha subito danni patrimoniali, intesi come perdita dei profitti”, a causa dell’interruzione dell’imbottigliamento nel periodo intercorrente fra la notifica del provvedimento di decadenza e l’accoglimento dell’istanza cautelare.

 

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI:


    Abruzzo Web