L'AQUILA – In Abruzzo il biotestamento è ancora fermo al palo in quanto la legge sulle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, non è mai stata approvata, nonostante nel resto d'Italia sia già entrata in vigore agli inizi del 2018.
A presentare una proposta di legge in questa direzione, due anni fa, nel corso della passata legislatura, era stato il consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi ma non è mai arrivata in aula. Ora Smargiassi l'ha ripresentata, e nonostante siano stati ricostituiti tutti i nuovi organismi consiliari, la proposta di legge è ancora ferma in quinta commissione, in attesa di essere esaminata.
“L'ho ridepositata perché permetterebbe di salvare tantissime umane”, spiega Smargiassi.
Attraverso la Dat, infatti, ogni cittadino può rendere evidente la propria volontà di rifiutare trattamenti sanitari estremi, facilitando anche il compito di chi dovesse trovarsi nella tragica, improvvisa ipotesi di dover decidere al posto di un familiare o di un congiunto senza più speranze. La proposta di Smargiassi prevede che chiunque, purché debitamente informato, possa dichiarare, attraverso la presentazione di un documento di riconoscimento, la propria volontà di donare organi e tessuti, in caso di incidenti o altre fatalità.
Una scelta che potrebbe salvare altre persone in attesa di trapianto.
“Sarebbe bello – aggiunge Smargiassi – che questa scelta venisse riportata anche nel documento di riconoscimento, così come si fa con il colore di occhi e capelli: Dat sì, Dat no. Mi auguro che venga calendarizzata davvero in tempi stretti, dal momento che è stata totalmente ignorata dalla precedente amministrazione”.
Sono sette gli articoli da cui è composta la proposta di legge, che prende origine dall'articolo 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Ma come viene sottolineato nella relazione a oggi in Abruzzo non c'è “una norma che contempli e riconosca le decisioni di fine vita, scelte personalissime e in quanto tali estremamente importanti e meritevoli di idonea disciplina”.
Il consenso al prelievo di organi e tessuti, e il rifiuto a trattamenti sanitari estremi, naturalmente, può essere revocato in qualunque momento. Può capitare, infatti, di cambiare idea, e in questo caso basta revocare la scelta precedente.
Il Dat fa parte di uno dei 7 pilastri del biotestamento, di seguito l'elenco.
Consenso informato
Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.
Nutrizione e idratazione artificiale
Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.
Accanimento terapeutico, sedazione profonda e abbandono cure
Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Il testo della legge, così modificato durante l'esame in Aula, recita: “Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
Responsabilità del medico
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. è stata poi introdotta durante l'esame in Aula una norma che, seppur in modo non diretto nè esplicito, riconosce di fatto al medico l'obiezione di coscienza, in quanto dispone che “il medico non ha obblighi professionali”. Il che significa che il medico può, ad esempio, rifiutarsi di staccare la spina. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.
Minori e incapaci
Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.
Dat
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali.
Pianificazione condivisa delle cure
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
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